Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cardine del nostro sistema giudiziario: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da un cittadino condannato per resistenza a pubblico ufficiale, chiarendo i limiti invalicabili del proprio sindacato. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere la differenza tra valutazione dei fatti e controllo sulla corretta applicazione della legge.
La Vicenda Processuale
Il procedimento trae origine da una condanna per il reato previsto dall’art. 337 del codice penale (resistenza a un pubblico ufficiale). La decisione era stata confermata dalla Corte d’Appello, che aveva ampiamente esaminato le prove raccolte e ricostruito la vicenda criminosa, ritenendo provata la responsabilità dell’imputato. L’imputato, non rassegnandosi alla condanna, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione.
La Decisione e i Limiti del Giudizio di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Il cuore della decisione risiede nella natura delle censure mosse dal ricorrente. Secondo i giudici supremi, le critiche non evidenziavano vizi di legge o difetti di motivazione, ma si risolvevano in un tentativo di ottenere una ‘rilettura’ degli elementi di prova e di proporre una ricostruzione dei fatti diversa e alternativa rispetto a quella, logicamente argomentata, dei giudici di merito.
La Corte ha sottolineato come la Corte d’Appello avesse basato la sua decisione su una valutazione globale di tutte le prove acquisite, supportandola con un apparato argomentativo puntuale e logico. Tale valutazione, in assenza di palesi illogicità o contraddizioni, non è sindacabile in sede di legittimità. Il ruolo della Cassazione, infatti, non è quello di stabilire chi ha ragione o torto nel merito della vicenda, ma di assicurare che il processo si sia svolto nel rispetto della legge.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni dell’ordinanza si fondano sulla netta distinzione tra il giudizio di merito e il controllo di legittimità. La Corte d’Appello ha il compito di analizzare le prove, ascoltare i testimoni e ricostruire l’accaduto. La Corte di Cassazione, invece, ha il compito di verificare che la Corte d’Appello abbia applicato correttamente le norme giuridiche e abbia motivato la sua decisione in modo logico e coerente. Pretendere dalla Cassazione una nuova valutazione delle prove significa chiederle di svolgere un compito che la legge non le assegna. Dichiarare il ricorso inammissibile in questi casi è un atto dovuto per preservare la funzione e la struttura del sistema processuale penale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Le conclusioni che si possono trarre da questa pronuncia sono chiare e di grande importanza pratica. Chi intende presentare un ricorso per cassazione deve essere consapevole che non può limitarsi a contestare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di primo e secondo grado. È necessario, invece, individuare e dimostrare specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata. Questa ordinanza serve da monito: un ricorso che si limita a proporre una versione alternativa dei fatti, senza attaccare la coerenza logico-giuridica della decisione, è destinato a essere dichiarato ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure proposte miravano a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a una diversa ricostruzione dei fatti, attività che non rientrano nelle competenze della Corte di Cassazione.
Qual è la funzione della Corte di Cassazione in un procedimento penale?
La sua funzione è quella di esercitare un controllo di legittimità, ossia verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano correttamente applicato la legge e motivato la loro decisione in modo logico e coerente, senza entrare nuovamente nel merito della valutazione delle prove.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15581 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15581 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 40826/23 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 337 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le censure contenute nell’unico motivo di ricorso risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d’appello – che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio – con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità (v. in particolare pag. 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/03/2024