Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello Non Può Riaprire il Processo
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La decisione chiarisce i confini entro cui un imputato può contestare una condanna, sottolineando come un ricorso inammissibile sia la conseguenza inevitabile quando si tenta di trasformare la Cassazione in un’aula per la rilettura delle prove. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere la funzione della Suprema Corte e i limiti del suo sindacato.
I Fatti del Caso: dal Tentato Furto alla Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di due persone per il reato di tentato furto in concorso, pronunciata in primo grado dal Tribunale e confermata successivamente dalla Corte d’Appello. Gli imputati, non rassegnati alla duplice condanna, hanno presentato un ricorso congiunto alla Corte di Cassazione. Il fulcro della loro difesa si basava su un unico motivo: la violazione di legge e la carenza di motivazione, sostenendo che i giudici di merito avessero travisato le prove emerse durante il processo, giungendo a un erroneo riconoscimento della loro colpevolezza.
La Decisione della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile senza mezzi termini. La decisione si fonda su una considerazione cruciale: il motivo sollevato dagli imputati, sebbene formalmente presentato come una violazione di legge, nascondeva in realtà una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio. I ricorrenti, in sostanza, non stavano indicando un errore di diritto commesso dai giudici precedenti, ma stavano proponendo una loro diversa interpretazione dei fatti, sperando che la Cassazione la facesse propria. Questo tipo di richiesta è del tutto estranea al ruolo della Suprema Corte.
Il Divieto di Rilettura delle Prove
Il cuore della pronuncia risiede nel concetto di “sindacato di legittimità”. La Corte di Cassazione non è un “terzo giudice” dei fatti. Il suo compito non è stabilire se l’imputato sia colpevole o innocente riesaminando testimonianze, perizie o documenti, ma verificare che i giudici di primo e secondo grado abbiano applicato correttamente le leggi e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio. Tentare di ottenere una “rilettura delle fonti probatorie”, come hanno fatto i ricorrenti, significa chiedere alla Corte di esorbitare dalle proprie funzioni, portando inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Le Conseguenze Economiche della Decisione
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, la Corte non si è limitata a respingere il ricorso. Ha anche condannato i due ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in aggiunta, a versare la somma di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria che la legge prevede proprio per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni dell’ordinanza sono concise ma estremamente chiare. La Corte ha ritenuto che l’unico motivo di ricorso fosse “volto a prefigurare una rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità ed avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti”. In altre parole, i ricorrenti non hanno saputo indicare un errore macroscopico e decisivo nell’interpretazione di una prova specifica (il cosiddetto travisamento), ma si sono limitati a contestare l’intera ricostruzione operata dai giudici di merito. Tale approccio trasforma il ricorso per cassazione in un improprio appello mascherato, destinato al fallimento.
Conclusioni
Questa ordinanza serve da monito: il ricorso in Cassazione è uno strumento straordinario di controllo sulla legalità delle decisioni, non un’ulteriore possibilità per discutere i fatti. Gli avvocati e i loro assistiti devono essere consapevoli che i motivi di ricorso devono essere rigorosamente ancorati a questioni di diritto o a vizi logici evidenti della motivazione. Proporre una semplice interpretazione alternativa delle prove non solo non porterà all’annullamento della condanna, ma comporterà anche significative conseguenze economiche, come dimostra la condanna al pagamento della sanzione in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di denunciare un errore di diritto, mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, un’attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Cosa significa che la Cassazione esercita un “sindacato di legittimità”?
Significa che il suo compito è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano fornito una motivazione logica e coerente per le loro decisioni, senza poter riesaminare nel merito le prove del processo.
Quali sono state le conseguenze per i ricorrenti?
Oltre al rigetto del ricorso, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33280 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33280 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a PADOVA il 13/10/1983
NOME COGNOME nato a AURONZO DI CADORE il 30/05/1962
avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO dì VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di di Venezia che ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 2 marzo 2021 dal Tribunale di Padova per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624-bis cod. pen.
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (Violazione dell’art. 56, comma 3, cod. pen. e 192, comma 2, cod. proc. pen., nonché carenza e contraddittorietà della motivazione laddove il travisamento delie emergenze processuali ha comportato l’erroneo riconoscimento della sussistenza del reato contestato) è volto a prefigurare una rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità ed avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai Giudici di merito;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 luglio 2025
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Il Consigliere estensore
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