Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Quando un ricorso si limita a proporre una diversa interpretazione delle prove, la sua sorte è segnata: verrà dichiarato ricorso inammissibile. Questo caso, relativo a una condanna per resistenza, offre un chiaro esempio dei limiti invalicabili del ricorso in Cassazione.
I Fatti: Il Ricorso contro la Condanna per Resistenza
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la condanna di un imputato per il reato di resistenza. Non accettando la decisione, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a diversi motivi di doglianza. In particolare, la difesa contestava la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito e il bilanciamento delle circostanze, chiedendo di fatto ai giudici supremi di riconsiderare l’intera vicenda.
La Valutazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso, concludendo rapidamente per la sua inammissibilità. I giudici hanno osservato che le censure mosse dalla difesa non evidenziavano vizi di legge o difetti logici nella motivazione della sentenza d’appello. Al contrario, l’appello era finalizzato a ottenere una “non consentita rilettura degli elementi probatori” e a “prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa”.
Il Divieto di Rivalutazione del Merito
Il cuore della decisione risiede nella netta distinzione tra il giudizio di merito (primo e secondo grado) e il controllo di legittimità (Cassazione). La Corte Suprema non ha il potere di stabilire se una prova sia più o meno credibile o se i fatti si siano svolti in un modo piuttosto che in un altro. Il suo compito è verificare che la Corte d’Appello abbia seguito un percorso logico e giuridicamente corretto per arrivare alla sua conclusione. Poiché, nel caso di specie, la Corte territoriale aveva fornito una motivazione puntuale e coerente basata su una valutazione globale delle prove, ogni ulteriore discussione sul fatto era preclusa.
Il Bilanciamento delle Circostanze
Anche la critica relativa al bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e la recidiva è stata respinta. La Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse motivato in modo logico e puntuale la sua decisione di considerare le circostanze equivalenti, rendendo anche questo motivo di ricorso infondato e, in definitiva, inammissibile.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è lapidaria: il ricorso è inammissibile perché non si confronta realmente con gli elementi di prova e le valutazioni di merito già ampiamente scrutinate dalla Corte d’Appello. Tentare di convincere la Cassazione a sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito è un’operazione destinata al fallimento. La Corte ha sottolineato come la sentenza impugnata fosse supportata da un “puntuale e logico apparato argomentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità”. Di conseguenza, non essendoci vizi di legge da correggere, il ricorso non poteva che essere respinto.
Le Conclusioni
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questo comporta due conseguenze dirette per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: il ricorso in Cassazione è uno strumento per far valere errori di diritto, non un’ultima spiaggia per tentare di ribaltare un giudizio di fatto sfavorevole. Una strategia difensiva che ignori questo principio si scontra inevitabilmente con la declaratoria di ricorso inammissibile.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure del ricorrente non riguardavano errori di diritto, ma miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Cosa significa che un motivo di ricorso è diretto a una ‘non consentita rilettura degli elementi probatori’?
Significa che il ricorrente sta chiedendo alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove (come testimonianze o documenti) per arrivare a una conclusione sui fatti diversa da quella dei giudici di primo e secondo grado. Questo non è permesso, poiché la Cassazione svolge solo un controllo di legittimità.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44666 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44666 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a MESAGNE il 27/01/1977
avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 18961/24 LEO
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di resistenza);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le censure svolte nel primo motivo di ricorso risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d’appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio e utilizzando un puntuale e logico apparato argomentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità;
Ritenuto, inoltre, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale quanto al giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza delle circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen. con la ritenuta recidiva (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/10/2024