Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 18037 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18037 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a Milano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2023 COGNOMEa Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 06/06/2023, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 25/02/2021, con la quale COGNOME NOME era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, così riqualificate le condotte contestate ai capi 5), 6) – limitatamente alla cessione effettuata in favore di COGNOME NOME -, 36), 37), 38), 39) e 40) COGNOME‘imputazione e, riconosciuta la continuazione tra i reati e tra questi e quelli oggetto COGNOME sentenza n. 340/2017 emessa ex art. 444 cod.proc.pen. dal Tribunale di Milano in data 17/01/2017, condannato alla pena complessiva di anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 5.600,00 di multa.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità.
Espone che il materiale probatorio posto a fondamento COGNOME‘affermazione di responsabilità era costituito in prevalenza da intercettazioni telefoniche oltre che dalle sommarie informazioni testimoniali rese dagli acquirenti COGNOMEa sostanza stupefacente, COGNOME NOME e COGNOME NOME e che la relativa valutazione COGNOMEa Corte di appello era sorretta da motivazione carente e contraddittoria; in particolare, argomenta che: quanto al reato contestato al capo 6) la conversazione telefonica del 12.12.2016 era un dato insufficiente perché non dava conto COGNOME‘intervenuto accordo tra le parti per la cessione COGNOMEa cocaina ma solo di un ipotetico appuntamento tra l’imputato e l’interlocutore; con riferimento ai reati contestati ai capì 6) e 37) era stata in maniera illogica disattesa la richiesta COGNOMEa difesa di assordimento del fatto in quello di detenzione accertato il 13.12.2016, pur essendo evidente la contiguità tra le condotte; quanto al reato contestato al capo 38) la motivazione era carente perché si era ritenuto che le captazioni avessero ad oggetto lo smercio di droga solo perché i colloquianti erano dediti a tale attività illecita; con riferimento, infine, al capo 40) la motivazione era carent e basata su illazioni quanto alla possibilità di ritenere che i dialoghi captati tr COGNOME NOME e COGNOME NOME avessero ad oggetto lo scambio di stupefacente, perché dava rilievo al contesto criminale in cui le captazioni erano maturate.
Chiede, pertanto, l’annullamento COGNOMEa sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 motivo di ricorso ha ad oggetto censure non proponibili in sede di legittimità.
Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di vizio di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, COGNOMEe risultanze processuali.
Nel motivo in esame, infatti, si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento COGNOMEa decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, COGNOME, Rv. 235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, COGNOME, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, COGNOME, Rv. 235508).
Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito COGNOMEe modifiche COGNOME‘art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il “travisamento del fatto”, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione COGNOMEe risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento COGNOMEa decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148).
La Corte di RAGIONE_SOCIALEzione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul discorso giustificativo COGNOMEa decisione impugnata, alla verifica COGNOME‘assenza, in quest’ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione COGNOMEe regole COGNOMEa logica, o fondati su dati contrastanti con il senso COGNOMEa realtà degl appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con “atti del processo”, specificamente indicat dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 4 08/04/2010 n. 15081; Sez. 6 n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989; Sez.5, n.6754 del 07/10/2014, dep.16/02/2015, Rv.262722).
Tuttavia, nel ribadire che la Corte di RAGIONE_SOCIALEzione è giudice COGNOMEa motivazione, non già COGNOMEa decisione, come si desume da una lettura sistematica degli artt. 606 e 619 cod.proc.pen., ed esclusa l’ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica
e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà.
La Corte territoriale, infatti, ha affermato, con apprezzamento di fatto immune da censure, e dunque insindacabile in sede di legittimità, che le risultanze probatorie, costituite dal contenuto di intercettazioni telefoniche, comprovano i contestati episodi di vendita di sostanza stupefacente da parte COGNOME‘imputato; in particolare, quanto ai reati contestati ai capi 6) e 37) ha evidenziato anche che, oltre alle conversazioni telefoniche di contenuto non equivoco risultavano anche le convergenti dichiarazioni dagli acquirenti COGNOMEo stupefacente; con riferimento al reato di cui al capo 38), la Corte di appello ha ricostruito la condotta in aderenza al dato probatorio, evidenziando che il chiaro contenuto COGNOMEe conversazioni intercettate dava atto che l’imputato, avvisato da un intermediario (COGNOMECOGNOME COGNOME‘arrivo di un acquirente, forniva la propria disponibilità all’incontro, incont che effettivamente avveniva; con riferimento al reato di cui al capo 40), i Giudici di appello hanno richiamato il chiaro contenuto COGNOMEe conversazioni telefoniche e rimarcato che l’intermediario (COGNOMECOGNOME indirizza l’acquirente che lo ha contattato, verso l’abitazione COGNOME‘imputato, dandogli indicazioni stradali utili, pe perfezionare la compravendita di stupefacente, a seguito di incontro effettivamente avvenuto.
Nè coglie nel segno la doglianza avente ad oggetto il mancato assorbimento dei reati di cui ai capi 6 e 37) nel reato di detenzione illecita di stupefacente ci cu alla sentenza del Tribunale di Milano del 17.1.2017.
Va ricordato che costituisce ius receptum che l’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 ha natura giuridica di norma a più fattispecie, con la conseguenza che, da un lato, il reato è configurabile allorchè il soggetto abbia posto in essere anche una sola COGNOMEe condotte ivi previste, dall’altro, deve escludersi A concorso formale di reati quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative previste dalla norma, poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità dallo stesso soggetto ed aventi come oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente (Sez.3, n. 8999 del 05/12/2019, dep. 05/03/2020, Rv. 278418 – 01- 01; Sez 4, n. 109 del 28/11/2018, dep.03/01/2019, Rv.275075 01; Sez.3, n. 7404 del 15/01/2015, Rv. 262421).
E perché possa escludersi il concorso formale, occorre la presenza di più circostanze: a) che si tratti COGNOMEo stesso oggetto materiale; b) che le attività illeci minori siano compiute dallo stesso soggetto che ha commesso quelle maggiori o dagli stessi soggetti che ne rispondono a titolo di concorso; c) che vi sia identità spazio- temporale tra le condotte e, cioè, si verifichi il susseguirsi di vari at sorretti da un unico fine, senza apprezzabili soluzioni di continuità.
Ne consegue che qualora le differenti azioni tipiche siano distinte sul piano ontologico e cronologico, esse costituiscono, conseguentemente, più violazioni COGNOMEa stessa disposizione di legge e, dunque, reati distinti, eventualmente unificabili per continuazione, se commessi dagli stessi soggetti in concorso tra loro ed in presenza di un disegno criminoso unitario (Sez.3, n.8163 del 26/11/2009, dep.02/03/2010, Rv.246211; Sez.3,n.7404 del 15/01/2015, Rv.262421).
Nella specie, i Giudici di appello, nel disattendere la richiesta di assorbimento, hanno fatto buon governo del suesposto principio di diritto, confermando la valutazione del primo giudice ed evidenziando, con congrue e non manifestamente illogiche argomentazioni, che le condotte erano del tutto autonome tra di loro ed avevano ad oggetto sostanze stupefacenti diverse (cfr pag 11 COGNOMEa sentenza impugnata); il ricorrente, neppure confrontandosi con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, propone anche in questo caso rilievi in fatto, orientati a sollecitare una rivalutazione COGNOMEe risultanze istruttorie, precluso in sede di legittimità.
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto COGNOME‘art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione COGNOMEa causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 dei 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento COGNOMEe spese del procedimento consegue quella al pagamento COGNOMEa sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento COGNOMEe spese processuali e COGNOMEa somma di euro tremila in favore COGNOMEa RAGIONE_SOCIALE COGNOMEe Ammende.
Così deciso il 19/03/2024