Ricorso inammissibile in Cassazione: quando la rilettura dei fatti è vietata
Quando si presenta un appello alla Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere i limiti del suo giudizio. Un recente provvedimento ha ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte non è un terzo grado di giudizio sul merito. Con l’ordinanza in esame, i giudici hanno dichiarato un ricorso inammissibile, poiché il ricorrente cercava di ottenere una nuova valutazione delle prove, un’attività non consentita in sede di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per reati legati agli stupefacenti (nella forma lieve prevista dall’art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990) e per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.). L’imputato, non accettando la decisione dei giudici di secondo grado, ha proposto ricorso per Cassazione, contestando la ricostruzione della vicenda criminosa effettuata nei precedenti gradi di giudizio.
Il ricorso inammissibile e la Decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso e li ha rapidamente liquidati come inammissibili. I giudici hanno osservato che le censure sollevate non evidenziavano reali violazioni di legge o vizi logici nella motivazione della sentenza d’appello. Al contrario, le argomentazioni del ricorrente si risolvevano in un tentativo di proporre una “diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa”.
In pratica, l’appellante chiedeva alla Cassazione di fare ciò che la legge le vieta: riesaminare le prove e sostituire la propria valutazione a quella, ben argomentata, della Corte d’Appello. Questo approccio rende il ricorso inammissibile in partenza, in quanto snatura la funzione del giudizio di legittimità.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che la Corte d’Appello aveva raggiunto la propria conclusione attraverso una “valutazione globale di tutte le prove acquisite” e supportando la sua decisione con un “puntuale e logico apparato argomentativo”. Tale motivazione, essendo coerente e priva di vizi manifesti, non può essere messa in discussione in sede di legittimità.
Il ruolo della Cassazione non è quello di stabilire se la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito sia l’unica possibile, ma solo di verificare che sia logicamente sostenibile e fondata sulle prove disponibili. Tentare di ottenere una “rilettura degli elementi probatori” è un errore strategico che porta inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Conclusioni
Questa ordinanza serve come un importante promemoria per chiunque intenda impugnare una sentenza penale dinanzi alla Corte di Cassazione. È essenziale che i motivi di ricorso si concentrino su questioni di diritto (errori nell’interpretazione o applicazione della legge) o su vizi logici evidenti e decisivi nella motivazione della sentenza impugnata. Proporre una semplice ricostruzione alternativa dei fatti, basata su una diversa interpretazione delle prove, è una strada destinata al fallimento e a ulteriori costi per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure proposte miravano a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a una diversa ricostruzione della vicenda, senza confrontarsi realmente con le argomentazioni della Corte d’Appello.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione secondo questa ordinanza?
Il ruolo della Corte di Cassazione è quello di effettuare un controllo di legittimità, verificando la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29835 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29835 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 337 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le censure contenute nell’unico motivo di ricorso risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d’appello – che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio – con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/06/2024