Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8477 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8477 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME COGNOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta manifesta illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione con riferimento al profilo riguardete l’affermazione di responsabilità dell’imputato.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato che i rilievi difensivi sono palesemente versati in fatto e tendenti ad avvalorare una diversa ricostruzione della vicenda, pure al cospetto di una motivazione logica e coerente. In proposito, la Corte di merito, nel ripercorrere le risultanze in attì, ha sostenuto, con motivazione del tutto congrua, che il ricorrente è stato riconosciuto e indicato quale fornitore di dosi di cocaina da una pluralità di acquirenti e che il tenore delle conversazioni registrate sull’utenza in uso al predetto avvalora l’attendibilità delle concordi dichiarazioni raccolte dagli assuntori della sostanza.
Considerato che la mancata indicazione nella sentenza delle specifiche conversazioni registrate in cui compaiono chiari riferimenti alla sostanza stupefacente non incrina il costrutto argomentativo della sentenza di appello, fondato, come si è detto, su univoche risultanze (accertato utilizzo dell’utenza da parte dell’imputato; riconoscimento operato dagli assuntori di stupefacente).
Ritenuto che esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 febbraio 2024