Ricorso Inammissibile per Riciclaggio: La Cassazione Boccia i Motivi Ripetitivi
Quando si impugna una sentenza, specialmente in Cassazione, non basta ripetere le stesse argomentazioni già respinte nei gradi precedenti. È necessario formulare una critica precisa e argomentata alla decisione che si contesta. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione illustra perfettamente le conseguenze di un approccio difensivo non corretto, dichiarando un ricorso inammissibile per riciclaggio proprio perché i motivi erano una mera fotocopia di quelli presentati in appello.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di riciclaggio. L’imputato, non accettando la decisione, ha presentato ricorso per cassazione basando la sua difesa su un unico motivo: l’errata individuazione del delitto presupposto. Secondo la tesi difensiva, il reato da cui provenivano i beni non era un furto aggravato, come sostenuto dai giudici di merito, bensì un furto semplice.
La distinzione non è di poco conto. Qualificare il reato presupposto come furto semplice avrebbe potuto aprire la strada all’applicazione della fattispecie attenuata prevista dall’articolo 648-bis, quarto comma, del codice penale, con una conseguente riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione, sebbene netta, si fonda su un principio cardine del processo penale: la specificità dei motivi di ricorso.
Le Motivazioni: il Principio di Specificità e il Ricorso Inammissibile per Riciclaggio
Il cuore della motivazione della Cassazione risiede nella natura del ricorso presentato. I giudici hanno rilevato che i motivi addotti non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelli già dedotti in appello. La Corte d’Appello aveva puntualmente esaminato e disatteso tali argomenti, spiegando con logica e riferimenti giuridici perché il delitto presupposto dovesse essere considerato un furto aggravato.
Il ricorso in Cassazione, invece di contestare specificamente il ragionamento della Corte territoriale, si è limitato a riproporlo identico. Questo comportamento rende il ricorso “non specifico ma soltanto apparente”. In altre parole, un ricorso è considerato generico quando non svolge la sua funzione tipica, che è quella di una critica argomentata e mirata contro le presunte illogicità o violazioni di legge contenute nella sentenza impugnata. Limitarsi a ripetere le proprie tesi, ignorando le motivazioni del giudice che le ha già respinte, equivale a non presentare un vero motivo di impugnazione.
Conclusioni: L’Importanza di una Difesa Tecnica Adeguata
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per la pratica legale: il ricorso per cassazione è un giudizio di legittimità, non un terzo grado di merito. Non è la sede per ridiscutere i fatti o per riproporre le medesime questioni già valutate. Per avere una possibilità di successo, è essenziale che l’atto di impugnazione identifichi con precisione i vizi della sentenza di secondo grado e li contesti con argomenti pertinenti e specifici. Un ricorso inammissibile per riciclaggio o per qualsiasi altro reato, basato su motivi generici, non solo porta a una conferma della condanna, ma comporta anche ulteriori oneri economici per l’imputato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché i motivi presentati erano una semplice e identica ripetizione di quelli già discussi e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello, mancando quindi del requisito di specificità richiesto dalla legge.
Qual era l’argomento principale del ricorrente?
Il ricorrente sosteneva che il reato presupposto al riciclaggio fosse un furto semplice e non un furto aggravato, al fine di poter beneficiare di una circostanza attenuante e ottenere una pena più mite.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38986 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38986 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CANICATTI’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza de motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di rici in particolare lamentando l’errata individuazione del delitto presupposto ( aggravato anziché furto semplice, impedendo così la possibilità di applicar fattispecie attenuata di cui all’art. 648-bis comma quarto cod. pen.), consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiteraz di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito 10 della sentenza impugnata (ove il giudice di merito, con corretti argomenti l e giuridici, indica le ragioni per cui si ritiene sussistente il furto aggrav reato presupposto), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma solt apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una cr argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente