Ricorso Inammissibile per Riciclaggio: Quando la Cassazione Conferma la Condanna
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità, in particolare quando si discute di un ricorso inammissibile per riciclaggio. La Suprema Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di cassazione non è un terzo grado di merito. Attraverso questa decisione, viene chiarito perché la mera riproposizione di argomenti già valutati e respinti nei gradi precedenti non possa trovare accoglimento, portando inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il delitto di riciclaggio, emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, non accettando la decisione, proponeva ricorso per cassazione, basandolo principalmente su due motivi. In primo luogo, contestava la sua responsabilità penale per il reato di riciclaggio, chiedendo che il fatto venisse riqualificato nel meno grave delitto di ricettazione. In secondo luogo, lamentava il mancato riconoscimento di una circostanza attenuante specifica prevista per il reato di riciclaggio, sostenendo una diversa lettura degli elementi processuali.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile per Riciclaggio
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione rigorosa dei limiti del proprio potere giurisdizionale. Gli Ermellini hanno sottolineato che le censure mosse dall’imputato non erano ammissibili in sede di legittimità, poiché si traducevano in una richiesta di rivalutazione dei fatti e delle prove, compito esclusivo dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Corte sono chiare e si articolano su due fronti, corrispondenti ai due motivi di ricorso.
Per quanto riguarda la prima doglianza, relativa alla derubricazione del reato da riciclaggio a ricettazione, la Corte ha osservato che le argomentazioni non erano altro che una ‘pedissequa reiterazione’ di quelle già presentate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso per cassazione, per essere ammissibile, deve presentare critiche argomentate e specifiche contro la logica giuridica della sentenza impugnata, non limitarsi a ripetere le stesse difese. Inoltre, la richiesta di una diversa qualificazione del reato implicava un’analisi del merito dei fatti, che è preclusa alla Cassazione.
In relazione al secondo motivo, concernente la negata attenuante, la Corte ha applicato un principio consolidato, citando anche una pronuncia delle Sezioni Unite. Alla Corte di Cassazione è vietato non solo sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella dei giudici di merito, ma anche saggiare la tenuta logica della sentenza confrontandola con altri possibili modelli di ragionamento. Il giudice di merito aveva fornito una motivazione esente da vizi logici per escludere l’attenuante e tale motivazione, essendo coerente e giuridicamente corretta, non era sindacabile in sede di legittimità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è emblematica e serve da monito: un ricorso inammissibile per riciclaggio o per qualsiasi altro reato è una conseguenza quasi certa quando l’impugnazione si limita a contestare l’apprezzamento dei fatti operato dai giudici dei gradi precedenti. Per avere successo in Cassazione, è necessario individuare e argomentare specifici vizi di legge o difetti manifesti di logica nella motivazione della sentenza impugnata. Tentare di ottenere un ‘terzo giudizio’ sui fatti non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche negative, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione a favore della Cassa delle ammende.
Perché un ricorso che ripropone le stesse argomentazioni dell’appello viene dichiarato inammissibile in Cassazione?
Perché il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un controllo di legittimità. Se il ricorso si limita a ripetere censure già respinte, senza individuare specifici vizi di legge o illogicità manifeste nella motivazione della sentenza precedente, viene considerato non specifico e quindi inammissibile.
Può la Corte di Cassazione valutare autonomamente le prove per concedere un’attenuante negata in appello?
No, alla Corte di Cassazione è precluso sostituire la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici di merito. Il suo compito è verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria, non riesaminare le prove per giungere a una conclusione diversa.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40783 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40783 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l’affermazione di pen responsabilità dell’imputato per il delitto di riciclaggio e se ne invoca la derubricazione i di ricettazione, è indeducibile perché fondato su censure che si risolvono nella pedisse reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merit vedano, in particolare, le pagine 4 e 5), dovendosi le stesse considerare non specifiche soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argoment avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato inoltre che dette censure non sono consentite in sede di legittimità perchè traducono in doglianze in punto di fatto. La Corte di merito ha ampiamente illustrato gli elem in base ai quali ritenere integrato il delitto di cui all’art. 648 bis c.p. e non quello di nonché la sussistenza del delitto presupposto ( pag. 5) ;
ritenuto che la seconda doglianza, che censura il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 648-bis, terzo comma, cod. pen., sulla base di una diversa lettu dati processuali, non è consentita dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassaz non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali al modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Ja Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragi suo convincimento (si veda pagina 6) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai dell’esclusione dell’invocata attenuante;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Così deciso 1’11 luglio 2023