Ricorso Inammissibile per Riciclaggio: Quando l’Appello è solo una Copia
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: un ricorso inammissibile per riciclaggio non può essere una semplice riproposizione delle argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi di giudizio precedenti. Questa decisione sottolinea la distinzione cruciale tra il giudizio di merito, incentrato sui fatti, e il giudizio di legittimità, di competenza della Cassazione, che si concentra esclusivamente sulla corretta applicazione della legge.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna di un’imputata per il reato di riciclaggio, confermata sia in primo grado che dalla Corte d’Appello. L’imputata decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di violazione di legge e un vizio di motivazione nella sentenza d’appello. Secondo la difesa, i giudici di merito avevano erroneamente valutato il materiale probatorio, giungendo a un’affermazione di responsabilità ingiusta.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una constatazione chiara: le argomentazioni difensive non introducevano nuovi profili di illegittimità, ma si limitavano a riprodurre le stesse censure già sollevate in appello. La Corte territoriale, secondo gli Ermellini, aveva già esaminato e respinto tali argomentazioni con una motivazione congrua, logica e priva di vizi evidenti. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile per Riciclaggio?
La motivazione della Corte si articola su un pilastro del nostro sistema processuale: il ruolo della Corte di Cassazione. Il suo compito non è quello di effettuare un terzo grado di giudizio sul merito, ovvero riesaminare le prove e offrire una diversa ricostruzione dei fatti. Il suo sindacato è limitato al controllo di legittimità, verificando che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Nel caso specifico, la difesa cercava di ottenere proprio una nuova valutazione delle prove, prefigurando una “diversa lettura del merito”. Questo tentativo è stato giudicato inammissibile perché le censure proposte erano identiche a quelle già vagliate e respinte dalla Corte d’Appello. La sentenza impugnata, come rilevato dalla Cassazione, aveva già fornito una risposta adeguata, confermando la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di riciclaggio. Proporre un ricorso inammissibile per riciclaggio basato sulla riproposizione di vecchi argomenti si scontra inevitabilmente con i limiti del giudizio di legittimità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito per chi intende adire la Corte di Cassazione. Il ricorso deve essere formulato in modo specifico, evidenziando vizi di legittimità concreti (come una palese illogicità della motivazione o un’errata interpretazione di una norma) e non limitandosi a contestare l’apprezzamento dei fatti operato dai giudici di merito. Un ricorso che si risolve in una sterile ripetizione delle argomentazioni già respinte non ha alcuna possibilità di successo e comporta unicamente conseguenze negative per il ricorrente, sia in termini di tempo che di costi. La decisione riafferma la necessità di un approccio tecnico e rigoroso nella redazione degli atti destinati alla Suprema Corte, per evitare che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile sin dal principio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuove questioni di legittimità.
Cosa non si può chiedere alla Corte di Cassazione?
Non si può chiedere alla Corte di Cassazione di effettuare una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti, poiché il suo compito è limitato al controllo della corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità) e non a un nuovo esame del merito.
Quali sono state le conseguenze per la ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3101 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3101 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME NOME nato a PATTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di riciclaggio, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto le argomentazioni difensive, volte a contestare una errata valutazione del materiale probatorio valorizzato dai giudici di merito, prefigurando una diversa lettura del merito e un differente giudizio di rilevanza delle risultanze probatorie, sono riproduttive di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente vagliati e respinti dalla Corte territoriale, con congrua motivazione esente da vizi censurabili in questa sede (si Siedano le pagg. 4 e 5 della impugnata sentenza, ove disattendendo gli assunti difénsivi, si è correttamente confermata la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato ascritto all’odiern ricorrente);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 5 dicembre 2025.