Ricorso inammissibile riciclaggio: la specificità dei motivi è cruciale
L’ordinanza in esame offre un importante spunto di riflessione sui requisiti di ammissibilità del ricorso per Cassazione, in particolare quando si tratta di reati complessi come il riciclaggio. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: le censure mosse alla sentenza impugnata non possono essere generiche, ma devono indicare in modo preciso e puntuale le violazioni di legge o i vizi di motivazione. Un ricorso inammissibile riciclaggio è la conseguenza diretta di una strategia difensiva che mira a un riesame del merito della vicenda, compito che non spetta alla Cassazione. Analizziamo la decisione per comprendere meglio i confini del giudizio di legittimità.
Il caso: dalla condanna per riciclaggio al ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imputato per il delitto di riciclaggio, confermata dalla Corte d’Appello di Roma. Ritenendo la sentenza ingiusta, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a un unico motivo: la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alle prove che avevano fondato la sua condanna. In sostanza, la difesa contestava il modo in cui i giudici di merito avevano valutato gli elementi probatori a carico dell’imputato.
Le censure generiche e la funzione della Cassazione
Il ricorrente, attraverso il suo atto, ha tentato di mettere in discussione l’attendibilità della ricostruzione dei fatti operata nei primi due gradi di giudizio. Tuttavia, secondo la Suprema Corte, le critiche sollevate, definite “generiche doglianze”, non erano idonee a superare il vaglio di ammissibilità. La Corte di Cassazione, infatti, non è un terzo grado di giudizio dove si può riaprire il dibattito sulle prove. Il suo ruolo è quello di “giudice della legge” (sindacato di legittimità), con il compito di assicurare la corretta applicazione delle norme e di verificare la logicità e coerenza della motivazione delle sentenze, senza poter entrare nel merito dei fatti.
Le motivazioni: perché il ricorso per riciclaggio è inammissibile
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile riciclaggio per una ragione precisa: la sua mancanza di “concreta specificità”. I giudici hanno osservato che il ricorso non individuava specifici “travisamenti di emergenze processuali”, cioè errori evidenti e decisivi nella lettura delle prove, ma si limitava a proporre una versione alternativa dei fatti, già peraltro ritenuta inattendibile dalla Corte d’Appello. Tentare di ottenere una “rivalutazione delle risultanze probatorie” attraverso contestazioni generali è un’operazione estranea al sindacato di legittimità. La Cassazione ha evidenziato come i giudici di appello avessero già ampiamente e logicamente argomentato (nelle pagine 8 e 9 della sentenza impugnata) sull’inattendibilità della versione fornita dall’imputato, a fronte di un solido compendio probatorio.
Le conclusioni: le conseguenze dell’inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto conseguenze concrete e onerose per il ricorrente. In primo luogo, la condanna per riciclaggio è divenuta definitiva. In secondo luogo, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: un ricorso per Cassazione deve essere un atto tecnico di alta precisione, focalizzato su specifici errori di diritto o su palesi vizi logici della motivazione, e non un tentativo di rimettere in discussione l’intera vicenda fattuale. La genericità delle censure porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con aggravio di spese per il ricorrente.
Per quale motivo il ricorso per un’accusa di riciclaggio è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto privo di concreta specificità. Le critiche alla sentenza di appello erano generiche e miravano a una nuova valutazione dei fatti, attività non consentita alla Corte di Cassazione.
Cosa significa che un ricorso in Cassazione non può chiedere una “rivalutazione delle risultanze probatorie”?
Significa che la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si riesaminano le prove (come testimonianze o documenti) per decidere chi ha ragione. Il suo compito è solo controllare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30893 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30893 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla prova posta a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il delitto di riciclaggio contestato, è privo di concreta specificità e tende ad ottenere, mediante generiche doglianze in punto di fatto già esaminate in grado di appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 8 e 9 sull’inattendibilità della versione dei fatti fornit dall’imputato a fronte del compendio probatorio in atti);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 21 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente