Ricorso inammissibile riciclaggio: la Cassazione chiarisce i limiti
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i criteri di ammissibilità dei ricorsi in materia penale, in un caso specifico di riciclaggio. La pronuncia sottolinea come un ricorso inammissibile per riciclaggio derivi spesso da motivi generici o dalla semplice riproposizione di argomenti già valutati e respinti nei gradi di merito, senza evidenziare vizi logici o giuridici specifici nella sentenza impugnata.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che confermava la condanna di un imputato per il reato di riciclaggio. L’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a tre distinti motivi di impugnazione per contestare la decisione dei giudici di secondo grado.
I Motivi del Ricorso
La difesa dell’imputato ha articolato il ricorso su tre punti principali:
1. Errata applicazione della legge penale: Si contestava la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di riciclaggio, sostenendo che la Corte d’Appello avesse errato nella valutazione giuridica dei fatti.
2. Mancata concessione di attenuanti: Si lamentava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di tenue entità, ritenendo che il pregiudizio patrimoniale fosse modesto.
3. Diniego delle attenuanti generiche: Si criticava la decisione dei giudici di non concedere le attenuanti generiche e di non aver motivato adeguatamente la congruità della pena inflitta, seppur nel minimo edittale.
La Decisione della Cassazione: Analisi del Ricorso Inammissibile per Riciclaggio
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, fornendo una chiara spiegazione per ciascun motivo rigettato. L’analisi dei giudici di legittimità si è concentrata sulla natura e sulla formulazione dei motivi proposti, piuttosto che riesaminare il merito della vicenda.
Il Primo Motivo: la Reiterazione delle Argomentazioni
La Corte ha definito il primo motivo come ‘aspecifico’ e ‘reiterativo’. L’imputato, infatti, si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e dettagliatamente esaminate dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno ricordato che il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare le prove, ma una sede in cui si controlla la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Ripetere le stesse tesi, senza indicare specifiche illogicità o violazioni di legge nella sentenza impugnata, rende il motivo inammissibile.
Il Secondo e Terzo Motivo: Valutazioni di Merito non Censurabili
Anche il secondo e il terzo motivo sono stati giudicati inammissibili. La valutazione circa la ‘tenue entità’ del danno e la concessione o meno delle attenuanti generiche rientrano nell’apprezzamento discrezionale del giudice di merito. La Cassazione può intervenire solo se la motivazione fornita è manifestamente illogica, contraddittoria o inesistente. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva spiegato in modo coerente perché il danno non poteva considerarsi modesto e perché non vi erano elementi favorevoli per concedere le attenuanti generiche. Tali valutazioni, essendo immuni da vizi logici, non potevano essere messe in discussione in sede di legittimità.
Le Motivazioni
Le motivazioni alla base della decisione della Suprema Corte si fondano su un principio cardine del sistema processuale: la funzione della Cassazione è quella di garante della legalità e dell’uniforme interpretazione della legge, non di giudice del fatto. Un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere critiche specifiche e puntuali alla decisione impugnata, evidenziando errori di diritto o vizi logici manifesti nel ragionamento del giudice. La semplice riproposizione di doglianze già esaminate e respinte, o la contestazione di valutazioni di merito sorrette da motivazione adeguata, si traduce in un ricorso inammissibile per riciclaggio o per qualsiasi altro reato. Questa impostazione mira a prevenire l’abuso dello strumento del ricorso, evitando che esso venga utilizzato per scopi meramente dilatori.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito sulla necessità di redigere ricorsi per Cassazione con rigore tecnico e giuridico. Per evitare una declaratoria di inammissibilità, è fondamentale che i motivi di impugnazione non si limitino a manifestare un generico dissenso rispetto alla decisione di merito, ma identifichino con precisione i vizi censurabili della sentenza. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende è la diretta conseguenza della presentazione di un ricorso privo dei requisiti di legge, a conferma della serietà con cui la Corte valuta la propria funzione nomofilattica.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi sono ‘aspecifici’, cioè troppo generici, o ‘reiterativi’, ossia si limitano a ripetere argomentazioni già presentate e respinte nei precedenti gradi di giudizio senza individuare specifici vizi di legge o di logica nella sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione può riesaminare la valutazione delle prove o la concessione di attenuanti?
No, la Corte di Cassazione non è un giudice di merito e non può riesaminare le prove. Può annullare una decisione sulla concessione di attenuanti solo se la motivazione del giudice precedente è manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9128 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9128 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di riciclaggio è aspecifico in quanto reiterativo di motivi g dedotti in appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagine 3 e 4 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione d responsabilità del prevenuto per il delitto di riciclaggio;
rilevato che il secondo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza del danno di tenue entità, oltre ad essere reiterativo, è al tempo stesso, manifestamente infondato. La Corte territoriale, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie, ha escluso che il danno patrimoniale subito dalla persona offesa possa configurarsi come particolarmente modesto sulla base di un apprezzamento di merito non censurabile in sede di legittimità in quanto immune da vizi logico-giuridici.
considerato che il terzo motivo di ricorso, che censura violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena è aspecifico. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena e ritenuta congrua la pena individuata dal primo giudice nel minimo edittale (vedi pag. 4 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 23 gennaio 2024
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