Ricorso inammissibile: quando il ritardo costa caro
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre spunti cruciali sui termini processuali e sull’onere della prova nel processo penale. La Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile, sottolineando come il mancato rispetto delle scadenze procedurali possa precludere l’esame nel merito delle questioni sollevate. Questo caso evidenzia l’importanza della diligenza difensiva e chiarisce come viene distribuito l’onere probatorio in specifiche fattispecie di reato, come il possesso di strumenti da scasso.
I Fatti del Caso
Il ricorrente, già gravato da precedenti per reati contro il patrimonio, si era rivolto alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello. La difesa lamentava una presunta violazione del diritto di difesa, sostenendo che la richiesta di trattazione orale del processo d’appello non fosse stata considerata. Inoltre, venivano contestate le conclusioni dei giudici di merito riguardo alla sua responsabilità penale per il possesso di strumenti atti allo scasso, ritenendo non adeguatamente provata la loro destinazione illecita.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente le doglianze, dichiarando il ricorso inammissibile. Il primo punto affrontato riguarda l’aspetto procedurale: la richiesta di discussione orale era stata presentata solo due giorni prima dell’udienza d’appello, ben oltre il termine perentorio stabilito dalla legge. Tale ritardo rendeva l’istanza “ineluttabilmente inaccoglibile”, e di conseguenza, era irrilevante che la Corte d’Appello non ne avesse fatto menzione nella sua sentenza. Questo conferma la regola secondo cui i termini processuali sono posti a garanzia del corretto svolgimento del giudizio e la loro violazione non può essere sanata.
Il Principio della “Vicinanza della Prova”
La Corte ha poi esaminato le censure relative al merito della vicenda. I giudici hanno ritenuto manifestamente infondata la tesi difensiva. Era stato accertato che l’imputato, con un passato di reati contro il patrimonio, era in possesso di strumenti da scasso. A fronte di questo quadro accusatorio, basato su elementi oggettivi e massime di esperienza, l’imputato non aveva fornito alcuna giustificazione plausibile per tale possesso.
In questo contesto, la Cassazione ha richiamato il fondamentale principio della “vicinanza della prova”. Secondo tale principio, l’onere di allegare e provare elementi a discolpa ricade sulla parte che ha più facilmente accesso a tali prove. Nel caso specifico, solo l’imputato poteva spiegare perché si trovasse in possesso di quegli strumenti, fornendo una versione alternativa e credibile. In assenza di ciò, la tesi dell’accusa, supportata da prove e presunzioni, è stata ritenuta fondata.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su due pilastri. Il primo è il rigoroso rispetto delle norme procedurali: la tardività della richiesta di udienza orale è un vizio insanabile che conduce direttamente all’inammissibilità del relativo motivo. Il secondo pilastro è la corretta applicazione dei principi sull’onere probatorio. A fronte di un’accusa circostanziata, che aveva dimostrato il possesso di strumenti sospetti da parte di un soggetto con precedenti specifici, la difesa non può limitarsi a una generica contestazione. È necessario, invece, introdurre nel processo elementi concreti e oggettivi che possano supportare una tesi difensiva alternativa. Infine, la Corte ha liquidato come “assolutamente generici” i rilievi sul trattamento sanzionatorio, poiché non si confrontavano minimamente con le argomentazioni della corte territoriale.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La decisione in esame ribadisce l’importanza cruciale del rispetto dei termini perentori nel processo penale, la cui violazione può rendere un ricorso inammissibile e precludere ogni discussione nel merito. Inoltre, consolida l’orientamento giurisprudenziale sul principio di vicinanza della prova: l’imputato non è un soggetto passivo nel processo, ma ha l’onere di allegare elementi fattuali a sostegno della propria difesa, specialmente quando è l’unico a poterlo fare. Per gli operatori del diritto, questo significa che una strategia difensiva efficace non può prescindere da una rigorosa puntualità processuale e dalla capacità di fornire al giudice elementi concreti per contrastare l’impianto accusatorio.
Cosa succede se la richiesta di udienza orale in appello viene presentata in ritardo?
La richiesta viene considerata inaccoglibile e il relativo motivo di ricorso è dichiarato inammissibile, in quanto i termini processuali previsti dalla legge sono perentori e devono essere rigorosamente rispettati.
Su chi ricade l’onere di giustificare il possesso di strumenti da scasso?
Secondo la Corte, una volta che l’accusa ha provato il possesso di tali strumenti in capo a un soggetto con precedenti specifici, spetta all’imputato fornire una giustificazione plausibile. Ciò avviene in applicazione del principio della “vicinanza della prova”, secondo cui l’onere di fornire certi elementi ricade su chi ha più facile accesso ad essi.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile anche nel merito?
Perché, oltre al vizio procedurale, le censure erano manifestamente infondate. L’imputato non ha fornito alcuna giustificazione per il possesso degli strumenti, e i rilievi sulla pena sono stati giudicati troppo generici, in quanto privi di un confronto specifico con le motivazioni della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 211 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 211 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TORRE DEL GRECO il 07/04/1992
avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME considerato che il primo motivo ed il secondo di ricorso, con cui la difesa deduce inosservanza della legge penale con riguardo a profili di natura sostanziale e processuale relativamente, in questo caso, alla ritenuta violazione del diritto di difesa, è manifestamente infondato: quanto al profilo processuale, è sufficiente infatti rilevare che lo stesso ricorso precisa che la richiesta di trattazione orale de processo in appello era stata trasmessa alla Corte di merito soltanto due giorni prima dell’udienza e, pertanto, tardivamente rispetto al termine stabilito dall’art. 23-bis della legge 176 del 2020, risultando perciò del tutto irrilevante che la sentenza impugnata non abbia fatto menzione alcuna dell’istanza ineluttabilmente inaccoglibile;
considerato che il motivo è manifestamente infondato anche con riguardo alle altre censure in esso articolate avendo i giudici di merito dato conto della disponibilità, in capo all’imputato, già gravato da pregiudizi per delitti contro patrimonio, di strumenti atti allo scasso e che a fronte di siffatta situazione, ben “fotografata” dal contenuto degli atti irripetibili ritualmente acquisiti al process nessuna giustificazione era stata fornita dall’odierno ricorrente; giova rilevare che nell’ordinamento processuale penale, a fronte dell’onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all’imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l’imputato che, in considerazione del principio della c.d. “vicinanza della prova”, può acquisire o quanto meno fornire, tramite l’allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (cfr., Sez. 2 , n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese Virginia, Rv. 278373 – 01; Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng ed altro, Rv. 255916 – 01; Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, PG e PC in proc. COGNOME, Rv. 259245 – 01; Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu Rv. 261657 – 01; Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018, Fiumefreddo, Rv. 275284 – 01);
rilevato che i rilievi mossi in punto di trattamento sanzionatorio sono assolutamente generici mancando di ogni sia pure minimo confronto con le argomentazioni spese dalla Corte territoriale;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma, il 3 dicembre 2024.