Ricorso inammissibile ricettazione: la Cassazione chiarisce i limiti
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 44714/2023, ha ribadito principi fondamentali in materia di impugnazioni, dichiarando un ricorso inammissibile per ricettazione che non superava i rigidi requisiti formali e sostanziali richiesti. Questa decisione offre un’importante lezione su come strutturare un ricorso efficace in sede di legittimità, evidenziando gli errori che conducono a una pronuncia di inammissibilità e alle conseguenti sanzioni economiche. Esaminiamo nel dettaglio la vicenda processuale e le ragioni della Corte.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per il reato di ricettazione emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenuto colpevole di aver acquisito beni di provenienza illecita, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. Il fulcro della sua difesa si concentrava su un unico motivo: la presunta errata valutazione, da parte dei giudici di merito, dell’elemento soggettivo del reato. In altre parole, l’appellante sosteneva che non fosse stata adeguatamente provata la sua consapevolezza circa l’origine delittuosa dei beni.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte non è entrata nel merito della questione sollevata dal ricorrente. Con una decisione perentoria, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa pronuncia non significa che la Corte abbia confermato la colpevolezza nel merito, ma piuttosto che l’atto di impugnazione era viziato in origine e non idoneo a provocare un nuovo esame del caso. Oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali, il ricorrente è stato sanzionato con il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una conseguenza tipica per chi presenta ricorsi temerari o palesemente infondati.
Le Motivazioni: Analisi del Ricorso Inammissibile per Ricettazione
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi, entrambi centrali nella procedura penale di legittimità.
1. La Reiteratività dei Motivi
In primo luogo, il ricorso è stato giudicato “del tutto reiterativo”. Ciò significa che le argomentazioni presentate alla Cassazione erano una semplice riproposizione di quelle già avanzate e respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione non può essere una mera ripetizione. Deve, invece, ingaggiare un confronto critico e specifico con la motivazione della sentenza impugnata, evidenziandone le presunte contraddizioni logiche o le violazioni di legge. Limitarsi a ripetere le proprie tesi senza smontare quelle del giudice precedente rende il ricorso inefficace e, come in questo caso, inammissibile.
2. La Manifesta Infondatezza e il Divieto di Rivalutazione del Merito
In secondo luogo, il motivo è stato considerato “manifestamente infondato”. I giudici di legittimità hanno osservato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica, coerente e giuridicamente corretta per affermare la responsabilità dell’imputato. Le censure del ricorrente, al contrario, si risolvevano in una “lettura alternativa del merito”. Egli, cioè, non stava denunciando un errore di diritto, ma stava chiedendo alla Cassazione di rivalutare i fatti e le prove in modo diverso, un’operazione che è preclusa al giudice di legittimità. Il ruolo della Cassazione, infatti, non è quello di un terzo grado di giudizio sui fatti, ma di custode della corretta applicazione della legge.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La pronuncia in esame è un monito per chi intende adire la Corte di Cassazione. Un ricorso, per avere una speranza di successo, deve essere tecnicamente impeccabile e focalizzato esclusivamente su vizi di legittimità. Contestare l’elemento soggettivo di un reato come la ricettazione è possibile, ma deve avvenire attraverso la dimostrazione di un palese errore logico o giuridico nella motivazione della sentenza, non proponendo una propria interpretazione delle prove. Diversamente, il risultato sarà non solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di ulteriori sanzioni pecuniarie, rendendo il ricorso inammissibile per ricettazione un passo falso costoso e inutile.
Perché il ricorso per ricettazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano sia una mera ripetizione di argomenti già respinti dalla Corte d’Appello, sia un tentativo non consentito di ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘reiterativo’?
Secondo l’ordinanza, un motivo è ‘reiterativo’ quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e rigettate nel precedente grado di giudizio, senza confrontarsi specificamente con la logica e le motivazioni della sentenza che si sta impugnando.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un caso?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non di riesaminare i fatti o le prove. Proporre una ‘lettura alternativa del merito’ costituisce un motivo di inammissibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44714 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44714 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PARENTE NOME NOME a MACERATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; –
—)
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione pos a base della ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di ricettazione, risul solo del tutto reiterativo in mancanza di confronto con la logica e persuasiva motivazione de Corte di appello (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), ma anche manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il gi di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pagi facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsa risolvendosi il motivo proposto in una lettura alternativa del merito non consentita in qu sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 de 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 settembre 2023
Il Consigliere estensore
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Il Pre ente