Ricorso Inammissibile Ricettazione: Quando i Motivi sono Apparenti
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: un ricorso inammissibile per ricettazione è la conseguenza diretta di motivi d’appello generici e meramente ripetitivi. Questa decisione sottolinea l’importanza di presentare impugnazioni specifiche e argomentate, che non si limitino a riproporre le stesse difese già respinte nei gradi di merito. Analizziamo questa pronuncia per comprendere perché la specificità dei motivi è un requisito non negoziabile per accedere al giudizio di legittimità.
Il Contesto del Ricorso: l’Accusa di Ricettazione
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un’imputata, condannata dalla Corte d’Appello di Bologna per il delitto di ricettazione. Il nucleo della difesa si concentrava su una presunta diversità tra i beni oggetto del reato di ricettazione e quelli provenienti dal furto, considerato il reato presupposto. La difesa mirava a minare uno degli elementi costitutivi del reato, ovvero la provenienza illecita della merce.
Nonostante le argomentazioni, la Corte d’Appello aveva confermato la responsabilità penale dell’imputata. Contro questa decisione, è stato proposto ricorso per Cassazione, basato sull’unico motivo di violazione di legge e difetto di motivazione.
La Decisione della Corte di Cassazione: Inammissibilità
La Suprema Corte ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione (la presunta diversità dei beni), ma si è fermata a un esame preliminare sulla validità stessa del ricorso. I giudici hanno stabilito che l’impugnazione non possedeva i requisiti minimi per essere esaminata.
Di conseguenza, l’imputata è stata condannata non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria tipicamente prevista per i ricorsi inammissibili.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso Inammissibile per Ricettazione è stato Confermato
La Corte ha basato la sua decisione su una motivazione chiara e consolidata nella giurisprudenza. Il motivo principale dell’inammissibilità risiede nel fatto che il ricorso era una ‘pedissequa reiterazione’ degli stessi argomenti già presentati e puntualmente rigettati dalla Corte d’Appello. In altre parole, la difesa non ha introdotto nuovi elementi di critica giuridica contro la sentenza di secondo grado, ma si è limitata a riproporre le medesime doglianze.
I giudici hanno specificato che tali motivi sono da considerarsi ‘non specifici ma soltanto apparenti’. Un motivo di ricorso è ‘apparente’ quando omette di assolvere la sua funzione tipica, che è quella di una critica argomentata e specifica contro la sentenza che si intende impugnare. Sollevare mere ‘doglianze in punto di fatto’, cioè contestare la ricostruzione degli eventi operata dai giudici di merito, non è compito della Corte di Cassazione, che è giudice della legittimità (cioè del corretto rispetto della legge) e non del fatto.
Il ricorso, quindi, è risultato privo di quella forza critica necessaria per stimolare una revisione della decisione impugnata, trasformandosi in un tentativo, non consentito, di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza offre un importante monito per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. La decisione evidenzia che:
1. La specificità è essenziale: I motivi di ricorso devono attaccare in modo preciso e logico i punti della sentenza che si ritengono errati, spiegando perché il giudice ha violato la legge o ha motivato in modo illogico o carente.
2. Non è sufficiente ripetere: La semplice riproposizione delle argomentazioni già respinte in appello è una strategia destinata al fallimento e conduce a una dichiarazione di inammissibilità.
3. Il ricorso inammissibile ha un costo: Oltre a non ottenere il risultato sperato, un ricorso inammissibile comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
In sintesi, per affrontare con successo il giudizio di legittimità, è indispensabile elaborare una strategia difensiva che superi le argomentazioni già esaminate e si concentri su vizi specifici di legittimità della sentenza impugnata, evitando di trasformare il ricorso in un’inutile replica dei precedenti gradi di giudizio.
Perché il ricorso per il reato di ricettazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice ripetizione di quelli già respinti dalla Corte d’Appello, risultando generici e non specifici. Mancava una critica argomentata contro la sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono ‘soltanto apparenti’?
Significa che, pur essendo formalmente presentati, i motivi non svolgono la loro funzione tipica di critica alla decisione precedente. Si limitano a ripetere argomentazioni già esaminate o a sollevare questioni di fatto, senza attaccare in modo specifico e logico il ragionamento del giudice del grado inferiore.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44134 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44134 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASTELDACCIA il 13/11/1971
avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOMECOGNOME
osservato che l’unico motivo di ricorso che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione lamentando, in particolare, la diversità tra i beni ricettati e quelli oggetto del furto quale reato presupposto, non è consentito poiché, oltre a dedurre mere doglianze in punto di fatto, risulta fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 2 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024.