Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12772 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12772 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FELTRE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si veda, particolare, pagg. 4 e 5);
considerato che il secondo motivo di ricorso, non supera la prova di resistenza, la cui responsabilità si è fondata prima di tutto sul possesso ingiustificato dei beni di provenienza illecita;
che, quanto al terzo motivo, la fattispecie di ricettazione lieve è stata esclusa dalla Corte con valutazione di merito che ha fatto riferimento alla considerevole quantità e valore dei beni ricettati;
che, quanto al quarto motivo, la Corte ha spiegato le ragioni di merito che l’hanno portata ad escludere la partecipazione del ricorrente al delitto presupposto (fg. 6 della sentenza);
che, infine, la Corte ha giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l’entità della sanzione inflitta con congrua motivazione volta a valorizzare la gravità del fatto ed il negativo comportamento processuale del ricorrente (fg. 6 della sentenza);
che tanto supera ed assorbe ogni diversa considerazione difensiva, anche in relazione al contenuto della memoria depositata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre al risarcimento del danno nei confronti della parte civile che ha depositato memoria;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 2000 oltre accessori di legge.
Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore COGNOME
Pre ente