Ricorso Inammissibile per Ricettazione: la Cassazione Conferma la Condanna
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di ricorso inammissibile per ricettazione, delineando principi fondamentali sulla specificità dei motivi di impugnazione. La decisione evidenzia come la semplice riproposizione di argomenti già esaminati e respinti in appello non sia sufficiente a mettere in discussione una sentenza di condanna, portando a conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di ricettazione, come previsto dall’articolo 648 del Codice Penale. La sentenza di condanna, emessa dalla Corte d’Appello, è stata impugnata dall’imputato, che ha presentato ricorso per Cassazione basato su quattro motivi principali.
L’imputato contestava la violazione di legge riguardo all’affermazione della sua responsabilità, la valutazione delle consulenze tecniche sull’autenticità dei beni oggetto del reato e, infine, la mancata riqualificazione del fatto in un illecito amministrativo di minor gravità o in un’ipotesi attenuata di ricettazione.
L’Analisi della Corte di Cassazione: il ricorso inammissibile per ricettazione
La Suprema Corte ha esaminato i motivi presentati e li ha ritenuti tutti inammissibili. La ragione principale risiede nel fatto che il ricorso si limitava a una ‘pedissequa reiterazione’ delle argomentazioni già presentate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. Secondo i giudici, i motivi erano solo apparenti e non specifici, poiché omettevano di formulare una critica argomentata e mirata contro la sentenza impugnata.
La Genericità dei Motivi del Ricorso
La Corte ha sottolineato che un ricorso per Cassazione, per essere ammissibile, deve assolvere alla funzione tipica di critica vincolata, confrontandosi in modo specifico con le ragioni della decisione appellata. Nel caso di specie, il primo motivo, relativo alla responsabilità soggettiva per la ricettazione, era stato già ampiamente trattato e disatteso dalla Corte di merito, che aveva fornito una motivazione solida a pagina 8 della sua sentenza.
La Valutazione delle Prove e la Riqualificazione del Reato
Anche il secondo motivo, riguardante l’attendibilità delle consulenze tecniche, è stato respinto. La Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse motivato in modo adeguato e coerente, basandosi sui dati probatori disponibili.
Infine, i giudici hanno confermato la correttezza della decisione di non riqualificare il reato. La Corte di merito aveva escluso l’ipotesi di un semplice illecito amministrativo a causa della ‘maggior gravità e del maggior disvalore del fatto’, inserito in un contesto criminale di notevole spessore. Allo stesso modo, è stata negata l’ipotesi attenuata di ricettazione, considerando il valore dei beni e i numerosi precedenti penali del ricorrente, che indicavano una significativa capacità a delinquere.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha motivato l’inammissibilità del ricorso sulla base della sua manifesta infondatezza e genericità. I motivi presentati non hanno introdotto nuovi elementi o critiche pertinenti in grado di scalfire la logicità e la coerenza della sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva già risposto in modo esauriente a tutte le doglianze poi riproposte in sede di legittimità. L’assenza di una critica specifica e argomentata ha reso il ricorso uno strumento meramente dilatorio, privo dei requisiti minimi per un esame nel merito.
Le Conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Tale decisione ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio cruciale del processo penale: un’impugnazione deve essere specifica e puntuale, non una mera ripetizione di difese già valutate, pena la sua inammissibilità e l’imposizione di sanzioni pecuniarie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice e pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente respinti dalla Corte di merito. Mancavano di specificità e non formulavano una critica argomentata contro la sentenza impugnata.
Quali erano le principali richieste del ricorrente?
Il ricorrente chiedeva l’annullamento della condanna per ricettazione, contestando la valutazione delle prove sulla sua responsabilità e sull’autenticità dei beni. In subordine, chiedeva la riqualificazione del fatto in un illecito amministrativo meno grave o nell’ipotesi attenuata del reato di ricettazione.
Qual è stata la conseguenza economica per il ricorrente a seguito della decisione?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35069 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35069 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME ( CODICE_FISCALE ) nato a CIUDAD REAL( SPAGNA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato da NOME COGNOME, ritenuto che i quattro i motivi di ricorso, che deducono il vizio violazione di legge in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 64 cod. pen., sono tutti indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, in particolare, il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge in relazione alla fattispecie di reato di cui all’art. 648 c.p. puntualmente disatteso dalla Corte di merito (si veda pag. 8 della medesima, con riferimento alla prova della responsabilità del ricorrente per il reato di ricettazione sul piano soggettivo);
che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione in tutte le sue forme in ordine alla valutazione delle consulenze di parte sull’autenticità dei beni oggetto del reato, è anch’esso disatteso dalla Corte di merito che ha adeguatamente motivato con argomentazioni coerenti, conformi ai dati probatori ( cfr. pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata con riguardo all’attendibilità delle consulenze tecniche);
che anche sul terzo eg il quarto motivo di ricorso, che deducono il vizio di violazione di legge per la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 1, co. 7 D.L. 35/2005, nonché per la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 648, co.4, cod. pen., la Corte di merito ha compiutamente e correttamente argomentato (si vedano pagg. 8-10 della sentenza impugnata con riferimento all’esclusione dell’illecito amministrativo, stante la maggior gravità e il maggior disvalore del fatto, collocato in un più ampio contesto criminale di significativo spessore; ed all’esclusione dell’ipotesi attenuata di ricettazione basata sulla considerazione congiunta del valore del bene e della capacità a delinquere del ricorrente, dedotta dal suoi numerosi precedenti penali);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12 settembre 2025.