Ricorso Inammissibile per Ricettazione: Quando i Motivi d’Appello non Bastano
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: un ricorso per essere ammissibile deve contenere critiche specifiche e argomentate contro la sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse difese già respinte nei gradi precedenti. Questa decisione chiarisce perché si possa incorrere in un ricorso inammissibile per ricettazione, fornendo indicazioni preziose per la redazione degli atti difensivi.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato in Corte d’Appello per il reato di ricettazione. L’imputato si è rivolto alla Suprema Corte lamentando due principali vizi della sentenza di secondo grado: l’errata qualificazione giuridica del fatto e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
I Motivi del Ricorso
La difesa dell’imputato si fondava su due pilastri:
1. Errata qualificazione del reato: Si sosteneva che la condotta contestata non integrasse il più grave delitto di ricettazione, caratterizzato dal dolo (la consapevolezza della provenienza illecita del bene), ma piuttosto la contravvenzione di incauto acquisto, prevista dall’art. 712 c.p., che punisce chi acquista beni di sospetta provenienza senza la dovuta diligenza.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Si contestava la decisione della Corte d’Appello di non applicare le attenuanti generiche, che avrebbero comportato una riduzione della pena.
L’Analisi della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile per ricettazione
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, concludendo per l’inammissibilità totale del ricorso.
La Reiterazione dei Motivi d’Appello
Con riferimento al primo punto, la Suprema Corte ha osservato che le argomentazioni presentate erano una ‘pedissequa reiterazione’ di quelle già sollevate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno chiarito che un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle difese precedenti. Deve, invece, svolgere una funzione di critica argomentata, evidenziando specifici vizi di legge o di motivazione della sentenza impugnata. Quando i motivi sono solo apparenti e non si confrontano criticamente con le ragioni della decisione appellata, il ricorso è considerato non specifico e, di conseguenza, inammissibile.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile e manifestamente infondato. La Corte ha ricordato un principio consolidato: nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a esaminare e confutare ogni singolo elemento favorevole all’imputato. È sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi e rilevanti per la decisione, risultando logicamente coerente. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione esente da illogicità, rendendo la doglianza inammissibile in sede di legittimità.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si basano su principi procedurali e sostanziali consolidati. Il rigetto del ricorso si fonda sulla constatazione che l’atto difensivo mancava della necessaria specificità. L’appello alla Cassazione deve attaccare la struttura logico-giuridica della sentenza precedente, non limitarsi a riaffermare una diversa ricostruzione dei fatti. La Corte ha implicitamente confermato che la distinzione tra ricettazione e incauto acquisto, come delineata dalla giurisprudenza (incluse le Sezioni Unite), era stata applicata correttamente dai giudici di merito. Allo stesso modo, la valutazione sulle attenuanti generiche rientra nell’ambito del giudizio di merito e, se motivata in modo non manifestamente illogico, non è sindacabile in Cassazione.
Le Conclusioni
La decisione in commento ha importanti implicazioni pratiche. Anzitutto, ribadisce che il ricorso per cassazione è un mezzo di impugnazione a critica vincolata e non un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile per ricettazione o per altri reati, è cruciale che i motivi siano nuovi, specifici e puntualmente critici verso le argomentazioni della sentenza impugnata. In secondo luogo, la pronuncia conferma che la valutazione del giudice di merito sulle attenuanti generiche gode di ampia discrezionalità, purché supportata da una motivazione logica e coerente. L’imputato, a seguito della declaratoria di inammissibilità, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, vedendo così confermata in via definitiva la sua condanna.
Quando un ricorso in Cassazione per ricettazione rischia di essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso rischia l’inammissibilità quando si limita a essere una ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi già presentati e respinti in appello. Se i motivi non contengono una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata, ma sono solo apparenti, il ricorso viene considerato non specifico e quindi inammissibile.
Qual è il principio applicato dalla Corte nel valutare il diniego delle attenuanti generiche?
La Corte afferma che non è necessario che il giudice di merito, nel negare le attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti. È sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, a condizione che la motivazione sia esente da evidenti illogicità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per l’imputato?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di condanna impugnata diventa così definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31442 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31442 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CASERTA il 08/06/1989
avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo del delitto di ricettazione e a mancata riqualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 712 cod. pen., non è consenti poiché risulta fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli gi dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 4-5 del sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che i giudici di appello hanno fatto corretta applicazione dei principi affermati dal consolidata giurisprudenza di legittimità in ordine al discrimen tra il reato di ricettazione e quello di incauto acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324 – 01; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, COGNOME, Rv. 270179 – 01);
osservato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o supera tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 01/07/2025.