Ricorso Inammissibile Ricettazione: la Cassazione Fissa i Paletti
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i principi fondamentali che regolano l’ammissibilità dei ricorsi in materia penale, in particolare per il reato di ricettazione. La pronuncia chiarisce perché un ricorso inammissibile per ricettazione sia l’esito inevitabile quando la difesa cerca di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito, anziché contestare vizi di legittimità. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Processo e la Condanna per Ricettazione
Il caso trae origine dalla condanna di due soggetti da parte della Corte d’Appello per il reato di ricettazione, previsto dall’art. 648 del codice penale. Agli imputati veniva contestato di essere stati trovati in possesso di beni di provenienza illecita. La condanna nei gradi di merito si fondava su diversi elementi, tra cui il riconoscimento della merce da parte di un testimone e l’assenza di una giustificazione plausibile da parte degli imputati circa la provenienza dei beni.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Contro la sentenza della Corte d’Appello, entrambi gli imputati proponevano ricorso per Cassazione. Le loro difese si concentravano principalmente su due aspetti:
1. Errata valutazione delle prove: Un ricorrente contestava l’illogicità della motivazione, sostenendo una diversa lettura delle dichiarazioni testimoniali e una differente valutazione dell’attendibilità delle fonti di prova.
2. Travisamento della prova e mancata attenuante: L’altro ricorrente denunciava un vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, riguardo alla provenienza delittuosa dei beni. Contestava inoltre il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto (art. 648, comma 2, c.p.).
La Decisione della Suprema Corte: Un Ricorso Inammissibile per Ricettazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. La decisione si basa su principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, che delineano chiaramente i limiti del sindacato della Suprema Corte.
Analisi dei Motivi di Ricorso
La Corte ha smontato le argomentazioni difensive, evidenziandone la natura prettamente di merito. I giudici hanno sottolineato che non è compito della Cassazione sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio. Tentare di farlo, proponendo una lettura alternativa delle prove, si traduce in ‘cesure di merito’ non consentite in sede di legittimità.
La motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta logica e coerente, avendo esplicitato le ragioni del convincimento del giudice. In particolare, la consapevolezza della provenienza illecita dei beni era stata correttamente desunta da una serie di fattori indiziari, quali la qualità della merce, le peculiari modalità di trasporto e l’assenza di una valida giustificazione sul possesso.
La Questione della Circostanza Attenuante
Anche il motivo relativo al mancato riconoscimento dell’attenuante è stato giudicato inammissibile. La Corte ha osservato che la doglianza era una mera e pedissequa reiterazione di quanto già dedotto e motivatamente respinto in appello. La Corte territoriale, infatti, aveva giustificato la sua decisione facendo riferimento alla quantità dei beni ricettati, ai danni cagionati alla persona offesa e alla rilevanza pubblica e sociale dei beni stessi.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nella netta distinzione tra giudizio di fatto e giudizio di legittimità. Il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un appello mascherato. Le censure devono riguardare vizi di legge o vizi logici manifesti della motivazione (come la sua totale mancanza o la sua palese contraddittorietà), non la scelta del giudice di merito di privilegiare una prova rispetto a un’altra. In questo caso, i ricorsi, pur lamentando formalmente un vizio di motivazione, miravano in realtà a una riconsiderazione del materiale probatorio, attività preclusa alla Suprema Corte.
Le Conclusioni: Quando un Ricorso in Cassazione è Destinato al Fallimento
Questa pronuncia offre una lezione chiara: un ricorso penale ha possibilità di successo solo se si concentra su specifiche violazioni di legge o su difetti strutturali della motivazione. Quando, come nel caso di specie, ci si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte o a sollecitare una diversa lettura dei fatti, l’esito di un ricorso inammissibile per ricettazione è quasi scontato. Gli imputati sono stati quindi condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, a conferma della temerarietà della loro impugnazione.
Quando un ricorso in Cassazione per ricettazione rischia di essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, invece di denunciare vizi di legittimità (violazioni di legge o difetti logici della motivazione), si limita a contestare la valutazione dei fatti e delle prove già compiuta dai giudici dei gradi precedenti, tentando di ottenere un nuovo esame del merito.
Quali elementi possono dimostrare la consapevolezza dell’origine illecita di un bene nella ricettazione?
Secondo la Corte, la consapevolezza può essere provata da una serie di fattori, tra cui la qualità della merce, le particolari modalità con cui viene trasportata e, in modo significativo, l’assenza di una giustificazione plausibile da parte della persona che ne ha il possesso.
È valido riproporre in Cassazione le stesse argomentazioni per un’attenuante già respinte in Appello?
No. La Corte ha stabilito che riproporre in modo pedissequo motivi già dedotti e motivatamente respinti in Appello rende il ricorso inammissibile, in quanto non assolve alla funzione di una critica argomentata contro la decisione impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15794 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15794 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BENEVENTO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a BENEVENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME e COGNOME NOME,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso di COGNOME, contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., denunciando la illogicità della motivazione sull base della diversa lettura dei dati processuali e su un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova quali le dichiarazioni rese dal teste COGNOME circa la provenienza illecita dei beni sequestrati, non è consentito poiché introduce cesure di merito e cerca di aggirare la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento in particolare sottolineando il riconoscimento della merce da parte del teste COGNOME e l’assenza di indicazioni da parte dei due imputati circa la provenienza dei beni rinvenuti nella loro disponibilità ritenendo, pertanto, correttamente provato l’elemento soggettivo del reato di ricettazione contestato (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata), considerato che anche il primo motivo del ricorso di COGNOME NOME contesta il vizio di motivazione anche nella forma del travisamento della prova con riferimento alla provenienza delittuosa dei beni oggetto del contestato reato di ricettazione di cui all’art. 648 cod. pen. – e risulta generico e manifestamente infondato poiché le censure proposte si risolvono nella enucleazione di minime incongruenze che non incidono sulla completezza e linearità della sentenza impugnata (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) complessivamente valutata, considerato che la consapevolezza della provenienza illecita dei beni ricevuti dall’imputato è provata da vari fattori quali la qualità delle cose, le peculiar modalità del loro trasporto e, in ogni caso, la mancanza di una plausibile giustificazione circa il possesso dei suddetti beni;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso di COGNOME NOME, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata concessione della circostanza attenuante ex art. 648, comma 2 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda in particolare pag. 4 della sentenza impugnata ove il giudice del merito richiama la quantità dei
beni ricettati, i danni cagionati alla persona offesa e lo scopo di rilevanza pubb e sociale a cui i beni erano destinati) dovendosi gli stessi considerare non speci ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di un critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024
Il Consigliere Estensore
Presidente