Ricorso inammissibile per ricettazione: la parola alla Cassazione
Quando un ricorso per cassazione può essere considerato inammissibile? La recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, fornisce chiarimenti cruciali su questo punto, in particolare per il reato di ricettazione. L’analisi si concentra sulla differenza tra una critica argomentata e una semplice ripetizione dei motivi d’appello, e sul rapporto tra attenuanti generiche e specifiche. Questo caso di ricorso inammissibile ricettazione offre spunti fondamentali per comprendere i limiti dell’impugnazione in sede di legittimità.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Firenze per un reato riconducibile all’art. 474 del codice penale (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), ha presentato ricorso per cassazione. I motivi del ricorso erano principalmente due:
1. Contestazione sulla motivazione: Il ricorrente criticava la motivazione della sentenza d’appello riguardo alla sua responsabilità penale.
2. Mancato riconoscimento di un’attenuante: Si lamentava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, prevista dall’articolo 62, n. 4 del codice penale.
L’analisi della Cassazione: il ricorso inammissibile ricettazione
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi e li ha rigettati, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. L’analisi dei giudici di legittimità è stata netta e ha seguito due percorsi argomentativi distinti.
### Il primo motivo: la pedissequa reiterazione
La Corte ha qualificato il primo motivo come inammissibile perché non rappresentava una vera critica alla sentenza impugnata. Si trattava, invece, di una “pedissequa reiterazione” degli stessi argomenti già presentati e respinti dalla Corte d’Appello. Un ricorso per cassazione, per essere ammissibile, deve contenere motivi specifici che contestino le argomentazioni della decisione precedente, non limitarsi a riproporre le stesse difese. In assenza di una critica mirata e argomentata, il motivo è considerato solo apparente e, quindi, non meritevole di esame.
### Il secondo motivo: il rapporto tra attenuanti specifiche e generiche
Il secondo motivo, relativo alla mancata concessione dell’attenuante del danno di lieve entità, è stato giudicato “manifestamente infondato”. Qui la Corte ha richiamato un principio consolidato in giurisprudenza riguardo al reato di ricettazione (art. 648 c.p.). Il codice penale prevede per questo reato una specifica circostanza attenuante: il “fatto di particolare tenuità” (art. 648, comma 2). Questa norma speciale prevale su quella generale dell’art. 62, n. 4 c.p.
Le Motivazioni della Decisione
La Cassazione ha chiarito che l’attenuante comune del danno di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.) può essere riconosciuta nel delitto di ricettazione solo in un’ipotesi molto specifica: quando il giudice esclude l’applicazione dell’attenuante speciale della ricettazione (art. 648 comma 2 c.p.) non per l’entità del danno (componente oggettiva), ma per ragioni legate alla colpevolezza dell’imputato (componente soggettiva). Poiché nel caso di specie questo non era avvenuto, la richiesta del ricorrente era in palese contrasto con la giurisprudenza consolidata.
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame ribadisce due principi fondamentali per chiunque intenda presentare un ricorso per cassazione in materia penale:
1. Specificità dei motivi: Il ricorso deve attaccare specificamente le ragioni della sentenza impugnata. Ripetere gli argomenti dell’appello è una strategia destinata al fallimento.
2. Principio di specialità: In presenza di una norma speciale, come l’attenuante per la ricettazione di lieve entità, questa prevale sulla norma generale. È essenziale conoscere la giurisprudenza consolidata per non basare il proprio ricorso su argomenti già ritenuti infondati.
Questa decisione serve da monito sull’importanza di una difesa tecnica e consapevole, che valuti attentamente i presupposti di ammissibilità prima di intraprendere l’ultimo grado di giudizio.
Perché il primo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché si limitava a ripetere gli stessi argomenti già presentati e respinti dalla Corte d’Appello, senza muovere una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata. Tale reiterazione rende il motivo solo apparente e non specifico.
In quali casi si può applicare l’attenuante del danno di lieve entità (art. 62 n. 4 c.p.) al reato di ricettazione?
Secondo la Cassazione, questa attenuante generale può essere riconosciuta solo se il giudice ha già escluso l’applicazione dell’attenuante speciale per la ricettazione (fatto di particolare tenuità, art. 648 comma 2 c.p.) per motivi legati alla componente soggettiva del fatto (cioè la colpevolezza) e non a quella oggettiva (cioè l’entità del danno).
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La persona che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17217 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17217 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME DATA_NASCITA nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di cui all’art 474 cod. pen., è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 3 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. alla luce dell’applicazione della fattispecie attenuata di ricettazione, è manifestamente infondato prospettando enunciati in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità per la quale in tema di ricettazione, la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno di cui all’art. 62, n. 4 cod. pen., può essere riconosciuta nella sola ipotesi in cui il giudice escluda la configurabilità dell’attenuante del fatto di particolare tenuità di cui all’art. 648, comma secondo, cod. pen., sotto il profilo della componente soggettiva del fatto (Sez. 2, n. 2890 del 15/11/2019, dep. 2020, Rv. 277963);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024
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