Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18103 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18103 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nata a EBOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nata a EBOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 del CORTE APPELLO di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che conclude per l’inammissibilità dei ricorsi.
Ricorso trattato ex art. 23 comma 8 d.l. 137/2020
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Salerno ha confermato la sentenza pronunciata l’11 gennaio 2023 dal Tribunale di Salerno nei confronti delle imputat condannate alla pena di giustizia per il reato di ricettazione.
Le imputate hanno presentato distinti ricorsi per cassazione.
NOME COGNOME con il primo motivo lamenta violazione dell’art.606 lett. b) ed e) c.p.p. inosservanza di legge, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relazione alla mancata o insufficiente identificazione dell’imputata. Con un secondo motivo ricorso si deducono le medesime violazioni (violazione dell’art.606 lett. b) ed e) c.p. inosservanza di legge, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione) relazione alla mancata applicazione dell’art.131 bis c.p..
NOME COGNOME formula tre motivi di ricorso, tutti incentrati su lamentate violazioni di leg
íci
Il primo concerne le modalità della notifica del decreto di citazione in appello, avv presso il difensore ancor prima che la procedura di notifica presso il domicilio dell’imp andasse deserta. L’imputata non ha avuto conoscenza della vocatio in judicio in appello, con conseguente nullità della sentenza.
Il secondo motivo si incentra sulla mancanza di prova della consapevolezza, da parte dell’imputata, dell’origine furtiva del braccialetto che ella, in verità, non voleva vendere stimare.
Con il terzo motivo si lamenta la illegittimità della mancata applicazione dell’art.131 bi alla luce della concreta modestia del fatto.
Con memoria inviata per PEC il AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
Entrambi i ricorsi sono inammissibili perché basati su motivi manifestamente infondat generici o non consentiti. Appare opportuna, almeno in parte, la trattazione unitaria dei mo comuni, per ragioni di economia e di logica espositiva.
4.1 Affetti da genericità e comunque non consentiti sono i motivi che afferiscono al affermazione di responsabilità delle due imputate, in relazione alla identificazione (NOME COGNOME) o all’elemento psicologico (NOME COGNOME) trattandosi, seppure dedotti anche in relazione ad una violazione di legge, del ricorrente motivo attinente al merito, precluso par excellence in questa sede, in quanto riservato al giudice di primo e di secondo grado. Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità d nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunqu attendibilità delle fonti di prova (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01). Nel caso concreto, i due menzionati profili sono entrambi affrontati ed esauri adeguatamente, rispettivamente a pg.5 ed a pg.7 e 8 della motivazione con argomenti non manifestamente illogici e che nemmeno le difese delle imputate giungono a definire tali.
4.2 Manifestamente infondati e generici sono i motivi che attengono alla mancata applicazione della circostanza di esclusione della punibilità costituita dalla particolare del fatto (art.131 bis c.p.).
Nessuno dei ricorsi, in relazione a questo specifico aspetto, si confronta con il conte della sentenza che, facendo riferimento alla fattura artigianale del monile, eseguito ordinazione del padre della derubata (come era emerso nel corso del processo), allude ad un braccialetto di valore tutt’altro che trascurabile, etiamsi daremus, quod sine magno scelere dari nequit, anche se ammettessimo, cosa con non può ammettersi senza grave errore, che il valore affettivo e simbolico del bene non abbiano un’incidenza sul danno morale causato dal reato, che rientra pur sempre nella valutazione e commisurazione dell’entità del fatto. P contro, del tutto priva
prova, e pertanto meramente assertiva e ripetitiva di doglianze già adeguatamente e motivatamente respinte, è la tesi del valore modesto del monile.
4.3 Ultimo, per mera logica espositiva, sebbene concettualmente preliminare, è il primo motivo di ricorso di NOME COGNOME, relativo alle modalità di notifica della citazione in appe
Esaminati gli atti (con riguardo alle questioni di natura processuale la Corte di cassazion giudice anche del fatto e per risolvere la relativa questione può accedere all’esame dire degli atti processuali -Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, COGNOME, Rv. 220092 nonché, d ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, COGNOME, non mass. sul punto) si constata che tutte notifiche sono state inviate il 28 aprile e che quella destinata a NOME COGNOME r l’attestazione (datata 8 maggio) di temporanea assenza. In sostanza, la modalità di notifi attuata dalla Cancelleria della Corte d’appello, con un approccio ‘cautelativo’ dirett ‘assicurare il risultato’, ha anticipato la condizione che si è materializzata solo in successiva alla notifica al difensore. Si tratta di una modalità non corretta, a mente disposto dell’art.161 comma 4 c.p.p., ma non espressamente sanzionata di nullità, risolvendosi in una mera irregolarità. Soprattutto, ciò che è più importante, non vi è stato alcun conc pregiudizio da parte della imputata o della sua difesa, nemmeno ipotizzato nel motivo d ricorso, che va pertanto dichiarato inammissibile in parte qua.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la conda delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili d colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 23 gennaio 2024
Il Consigliere relatóre
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La Presidente