Ricorso Inammissibile per Ricettazione: Quando la Cassazione non Riesamina i Fatti
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Il caso in esame riguardava un ricorso inammissibile per ricettazione, presentato da due soggetti condannati per aver ricevuto profumi contraffatti. L’ordinanza chiarisce i limiti invalicabili di un ricorso in Cassazione, specialmente quando le argomentazioni si concentrano sulla rivalutazione delle prove.
I Fatti del Processo
Due persone venivano condannate nei primi due gradi di giudizio per il reato di ricettazione. L’accusa si fondava sul possesso di un notevole quantitativo di profumi, risultati essere oggetto di contraffazione di noti marchi. Gli imputati, per difendersi, avevano presentato documenti che avrebbero dovuto giustificare il legittimo possesso della merce. Tuttavia, i giudici di merito avevano ritenuto tali documenti inattendibili, basando la loro decisione anche sulle dichiarazioni di un ufficiale di polizia giudiziaria che aveva confermato la natura contraffatta dei prodotti.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Contro la sentenza della Corte d’Appello, gli imputati proponevano ricorso per Cassazione, articolando diversi motivi. Principalmente, lamentavano una violazione della legge penale e un difetto di motivazione riguardo all’affermazione della loro responsabilità. Sostenevano, in sostanza, che i giudici avessero erroneamente valutato le prove a loro carico, chiedendo implicitamente alla Suprema Corte una nuova e diversa interpretazione delle risultanze processuali. Altri motivi di ricorso riproponevano questioni già sollevate e respinte nel giudizio d’appello.
Le Motivazioni della Corte: Analisi sul Ricorso Inammissibile per Ricettazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, fornendo una chiara lezione sui confini del proprio potere di giudizio. I giudici hanno spiegato che alla Corte è precluso non solo sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta nei gradi di merito, ma anche saggiare la tenuta logica della sentenza attraverso un confronto con modelli di ragionamento alternativi. Il ruolo della Cassazione è verificare la correttezza giuridica e la coerenza logica della motivazione, non stabilire se i fatti si siano svolti in un modo piuttosto che in un altro.
Nel caso specifico, la motivazione della Corte d’Appello è stata giudicata esente da vizi logici. I giudici di merito avevano chiaramente esplicitato le ragioni del loro convincimento, fondandolo sulla combinazione di più elementi probatori: l’inattendibilità dei documenti prodotti dalla difesa e le dichiarazioni testimoniali sulla contraffazione dei beni. Pertanto, i primi motivi di ricorso sono stati respinti in quanto miravano a un riesame del fatto, inammissibile in sede di legittimità. Anche il terzo e quarto motivo sono stati giudicati inammissibili perché meramente reiterativi di doglianze già correttamente respinte in appello, risolvendosi in una riproposizione di questioni di puro fatto.
Conclusioni
L’ordinanza in commento ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità (errori nell’applicazione della legge o vizi logici manifesti nella motivazione) e non può trasformarsi in un tentativo di ottenere una terza valutazione del merito della causa. Quando un ricorso, come nel caso del ricorso inammissibile per ricettazione analizzato, si limita a contestare l’interpretazione delle prove data dai giudici precedenti o a riproporre le stesse argomentazioni fattuali, la sua sorte è segnata. La conseguenza è la dichiarazione di inammissibilità, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a conferma della definitività della condanna.
Perché il ricorso degli imputati è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non denunciavano vizi di legittimità (errori di diritto), ma chiedevano alla Corte di Cassazione di riesaminare e rivalutare le prove e i fatti del processo, un’attività che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione secondo questa ordinanza?
La Corte di Cassazione ha il compito di giudicare la legittimità, cioè di verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria. Non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito.
Quali sono state le conseguenze economiche per i ricorrenti?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità dei loro ricorsi, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38973 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38973 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto i ricorsi di NOME e NOME;
Ritenuto che i primi due motivi di entrambi i ricorsi, che contestano violazione della legge penale e difetto di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Cort di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragion del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 6-9) facendo riferimento alla combinazione di differenti elementi probatori ricavati dalla inattendibilità dei documenti giustificativi il possesso dei numerosi profumi oggetto di precedente contraffazione e dalle dichiarazioni del verbalizzante circa la contraffazione degli oggetti di note case produttrici
Ritenuto poi che, il terzo e quarto motivo appaiono meramente reiterativi di doglianze già dedotte dinanzi al giudice di secondo grado e da questi correttamente respinte in considerazione del rilevante numero di oggetti così che gli stessi si risolvono nella riproposizione di doglianze di puro fatto già respinte in sede di merito e non riproponibili nella fase di legittimità;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende
Roma 24 settembre 2024
Il consiglier est.
NOME
Il Presidente
NOME COGNOME NOME