Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4116 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4116 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 26/05/1974
avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità per il reato di ricettazione ascritto all’odierno ricorrente, non è connotato dai requisiti, richiesti pena di inammissibilità del ricorso, dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., poiché è fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base del decisum, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, infatti, i giudici di appello hanno fornito una motivazione congrua e non illogica a sostegno della ritenuta integrazione da parte del ricorrente di tutti gl elementi oggettivi e soggettivi del reato ex art. 648 cod. pen. lui ascritto, facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (si veda, in particolare, pag.7 della impugnata sentenza);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l’omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen., è manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale ha congruamente esplicato le ragioni poste a base del diniego (si vedano, in particolare, le pagg. 7 e 8 della impugnata sentenza), conformemente ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, in base ai quali, in tema di ricettazione, il valore d bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell’attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è particolarmente lieve, deve sempre escludersi la tenuità del fatto, mentre se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall’art. 133 cod pen., che consentono di configurare l’attenuante “de qua”, e che va, al contrario, esclusa quando emergano elementi negativi, sia sotto il profilo strettamente obbiettivo (quale l’entità del profitto), sia sotto il profilo soggettivo della capac a delinquere dell’agente”(cfr. Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, COGNOME, Rv. 258118 – 01; Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 – 01);
osservato che anche gli altri due motivi di ricorso riguardanti la violazione di legge e il difetto di motivazione, con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono entrambi manifestamente infondati, in quanto i giudici di appello (come emerge da pag. 8 della impugnata sentenza)
hanno adeguatamente indicato gli elementi ostativi all’operatività della suddetta causa di non punibilità (commissione di “numerosi e gravi precedenti penali, anche contro il patrimonio” e la “spiccata personalità criminale” dell’odierno ricorrente), dovendosi, a tal proposito, ribadire il principio secondo cui il giudizio di particolar tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per la integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell’art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell’offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l’applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, COGNOME, Rv. 273678; da ultimo v. Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044);
che, per quanto attiene al diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., si deve sottolineare come il mancato riconoscimento del beneficio ben può essere giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, considerando che anche i soli precedenti penali possono essere valorizzati per escludere il riconoscimento delle attenuanti (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME Rv. 271269);
che, in ogni caso, giova evidenziare che la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 29/10/2024.