Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13940 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13940 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ALATRI il 06/03/1961
avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico, stringato motivo di ricorso, con cui, in termini
tutto vaghi, si contesta la sussistenza del fatto, non è consentito in que poiché, affermando apoditticamente l’assenza di riscontri certi a sos
dell’ascrivibilità dei reati di cui agli artt. 648 e 64S-bis cod. pen.
ricorrente, esso risulta privo della necessaria pertinenza censoria, ed ome un effettivo confronto con le ragioni poste a base del
decisum da parte dei giudici
di appello;
che, infatti, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzat solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenz
correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella deci impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo
ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di man di specificità, che comporta a norma dell’art. 591, comma 1, lett.
c), cod. proc.
pen., l’inammissibilità;
che, in conclusione, con una motivazione esente da vizi, la Corte territor contrariamente a quanto contestato, ha congruamente indicato i plurimi eleme di fatto e le logiche argomentazioni per cui, valutando come inverosimili gli a difensivi circa l’acquisto da terzi di parti di veicoli già cannibalizzati, dev pienamente dimostrata la responsabilità per i delitti di ricettazione e ric (cfr. pag. 4 della impugnata sentenza);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso, il 7 marzo 2025.