Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1568 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1568 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CITTA’ DELLA PIEVE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. 28840/2022
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
La Corte di appello di Perugia, con la sentenza in epigrafe, confermava la sentenza di pr grado in forza della quale NOME COGNOME COGNOME stato condannato alla pena ritenuta di giusti per i reati di cui agli artt. 648 e 491 cod. pen.
L’ imputato, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione contro sentenza in epigrafe deducendo tre motivi:
violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di ricettazione;
violazione di legge relativamente alla mancata declaratoria di prescrizione del reato di fa c. violazione di legge relativamente all’ omesso riconoscimento della circostanza attenuante cui all’ art. 62 n. 4 c.p.
3. Il ricorso è inammissibile
3.1. Le censure proposte, infatti, non si confrontano in alcun modo con le argomentazioni del sentenze di merito, sono totalmente generiche ed aspecifiche e, quindi, inidonee ad inficiare alcun modo, le argomentazioni di cui alla pronunzia della corte di appello la quale, nel conferm la ricostruzione di fatto operata dai giudici di primo grado, ha rilevato che il compl compendio istruttorio era tale da comprovare in modo univoco la responsabilità dell’ imputato ordine in ordine ai reati di ricettazione e falso, negando la circostanza attenuante ex art. 4) c.p. in ragione dell’ importo non irrisorio dell’ assegno contraffatto (euro 590,00).
La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la s genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecifi conducente, a mente dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità (Sez. U, n. del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634).
3.2. Va, poi, rilevato che tenuto conto del tempus commissi delicti del reato di cui al capo b) (23 gennaio 2014) e dei tempi ordinari di prescrizione (sette anni e mezzo) alla data della decis in appello (6 luglio 2021) non era maturata alcuna prescrizione.
Occorre, infine, richiamare l’orientamento secondo cui l’inammissibilità del ricorso per cassazi dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapport impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non puni a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato matur successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 – dep
21/12/2000, D. L., Rv. 21726601).
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la con del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricors determina equitativannente in tremila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processual della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, in data 29 novembre 2022
Il Presidente