Ricorso Inammissibile Ricettazione: i Limiti del Giudizio in Cassazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del nostro sistema processuale penale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Questo caso, riguardante un ricorso inammissibile per ricettazione, offre uno spunto prezioso per comprendere i confini dell’appello alla Suprema Corte e le conseguenze per chi tenta di superare tali limiti.
I Fatti del Processo
Un soggetto, condannato in primo e secondo grado per il reato di ricettazione, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I suoi motivi di doglianza si concentravano su due aspetti principali: da un lato, contestava la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che non si trattasse di ricettazione; dall’altro, metteva in discussione la valutazione delle prove che avevano portato alla sua individuazione come autore del reato. In sostanza, l’imputato proponeva alla Corte una rilettura completa del materiale probatorio, sperando in un esito diverso da quello dei giudizi precedenti.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile per Ricettazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. La decisione si fonda su un caposaldo della procedura penale: la Corte di Cassazione ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, ma non può sovrapporre la propria valutazione dei fatti a quella compiuta dai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
La Distinzione tra Giudizio di Legittimità e Giudizio di Merito
È cruciale comprendere questa distinzione. I giudici di merito analizzano le prove (documenti, testimonianze, perizie) per ricostruire i fatti e decidere sulla colpevolezza dell’imputato. La Corte di Cassazione, invece, svolge un “giudizio di legittimità”: non si chiede se l’imputato “è colpevole”, ma se il processo che ha portato alla sua condanna si è svolto nel rispetto della legge e se la sentenza è motivata in modo logico e non contraddittorio. Proporre una “lettura alternativa delle fonti probatorie”, come ha fatto il ricorrente, equivale a chiedere alla Corte di fare ciò che la legge le vieta.
Le Motivazioni alla Base dell’Inammissibilità
I giudici della Suprema Corte hanno spiegato che le censure dell’imputato, sebbene formulate come violazioni di legge e vizi di motivazione, celavano in realtà una richiesta di rivalutazione del fatto. Questo tentativo è precluso per legge. La Corte ha sottolineato come il giudice d’appello avesse già risposto in modo esauriente e logicamente corretto alle stesse doglianze, spiegando le ragioni del suo convincimento sia sulla responsabilità dell’imputato sia sulla sussistenza del delitto contestato. In particolare, è stato chiarito che il reato presupposto della ricettazione era il furto e non il falso, dissipando ogni dubbio sulla corretta qualificazione giuridica. Citando un importante precedente delle Sezioni Unite, la Corte ha ribadito che non è consentito “saggiare la tenuta logica della pronuncia… mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno”.
Conclusioni: Cosa Insegna Questa Ordinanza
L’ordinanza ha conseguenze pratiche significative. Dichiarando il ricorso inammissibile per ricettazione, la Corte non solo ha reso definitiva la condanna, ma ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: il ricorso per Cassazione è uno strumento straordinario di controllo della legalità, non un’ulteriore opportunità per rimettere in discussione l’intera vicenda processuale. Affidarsi a motivi di ricorso che invadono la sfera del merito si traduce in una sicura declaratoria di inammissibilità e in ulteriori oneri economici per l’imputato.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o proporre una lettura alternativa dei fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non agire come un terzo grado di giudizio sul merito.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti dall’imputato non erano consentiti dalla legge. Egli ha cercato di contestare la valutazione delle prove e l’individuazione della sua responsabilità, proponendo di fatto una nuova analisi del merito, attività preclusa alla Corte di Cassazione.
Qual era il reato presupposto della ricettazione in questo caso?
La sentenza chiarisce che il reato presupposto, cioè il delitto da cui proveniva il bene, era il furto e non il falso, come confermato dalla motivazione del giudice di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12795 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12795 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AUTIERO GAETANO nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridi del fatto nel delitto di ricettazione contestato nonché alla valutazione della prov posta a fondamento della individuazione dell’imputato quale autore del reato, prospettando – mediante censure in punto di fatto – un’alternativa lettura delle fonti probatorie, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell’imputato e della sussistenza del delitto contestato, il cui reato presupposto è quello di furto e non quello di falso (s vedano, in particolare, pagg. 3 e 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore COGNOME Il Presi ente