Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Resistenza
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7064/2024, ha recentemente affrontato un caso di resistenza a pubblico ufficiale, concludendo con una dichiarazione di ricorso inammissibile. Questa decisione sottolinea i limiti del giudizio di legittimità e ribadisce l’importanza della corretta formulazione dei motivi di ricorso, che non possono risolversi in una mera riproposizione di argomenti già vagliati nei gradi di merito o in una richiesta di nuova valutazione dei fatti.
I Fatti e i Motivi del Ricorso
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, confermata dalla Corte d’Appello di Bologna. L’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, articolando la sua difesa su tre punti principali:
1. Responsabilità Penale: Contestazione della ricostruzione dei fatti e della sussistenza della sua responsabilità per il reato ascrittogli.
2. Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto: Richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p., che prevede la non punibilità per fatti di minima offensività, esclusa invece dai giudici di merito.
3. Trattamento Sanzionatorio: Lamentela per la mancata concessione delle attenuanti generiche e per l’eccessività della pena inflitta.
La Decisione della Corte: Un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto tutti i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su precise ragioni procedurali e di merito che meritano un’analisi approfondita.
La Reiterazione dei Motivi d’Appello
I giudici hanno osservato che i primi due motivi di ricorso erano sostanzialmente una ripetizione di quanto già esposto e rigettato in appello. La Corte d’Appello aveva, infatti, fornito una risposta logica e corretta, individuando chiaramente la ‘consapevole, violenta e minacciosa opposizione’ del ricorrente all’operato degli agenti. Presentare gli stessi argomenti in Cassazione senza sollevare specifiche questioni di violazione di legge si traduce in un tentativo inefficace di ottenere una nuova valutazione nel merito.
L’Insindacabilità delle Valutazioni di Fatto
Per quanto riguarda la richiesta di applicare l’art. 131-bis c.p. e la critica al trattamento sanzionatorio, la Cassazione ha ribadito un principio cardine: il suo giudizio è di legittimità, non di fatto. Le censure dell’imputato si configuravano come una ‘generica censura in fatto’, ovvero un tentativo di rimettere in discussione l’apprezzamento discrezionale del giudice di merito. Quest’ultimo aveva correttamente basato la sua decisione sulla ‘obiettiva gravità dei fatti’ e sulla ‘ostatività dei precedenti penali anche specifici’ del ricorrente, esercitando in modo legittimo i propri poteri.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Il cuore della motivazione risiede nella distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. La Cassazione non può riesaminare le prove e decidere se l’imputato ‘ha fatto bene o male’. Il suo compito è verificare se il giudice precedente ha applicato correttamente la legge e ha motivato la sua decisione in modo logico e non contraddittorio.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la sentenza d’appello avesse adeguatamente giustificato sia la condanna sia la severità della pena. La valutazione della gravità della condotta e dell’incidenza negativa dei precedenti penali rientra pienamente nel potere discrezionale del giudice di merito, e la sua decisione, se ben motivata come in questo caso, è insindacabile in sede di legittimità. Pertanto, il ricorso, essendo fondato su argomenti fattuali e reiterativi, non superava il vaglio di ammissibilità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre un importante monito: un ricorso in Cassazione deve essere fondato su vizi di legittimità (violazioni di legge o difetti di motivazione) e non può essere un ‘terzo grado’ di giudizio sui fatti. La decisione conferma che la gravità oggettiva di un reato e la presenza di precedenti penali sono elementi determinanti che il giudice di merito può e deve considerare per negare benefici come l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. o la concessione delle attenuanti generiche. La conseguenza per il ricorrente è stata non solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta del pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice ripetizione di quelli già respinti dalla Corte d’Appello e costituivano un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Perché non è stata riconosciuta la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La Corte ha ritenuto che la decisione del giudice di merito di escludere tale beneficio fosse basata su una ragione incensurabile, ovvero l’obiettiva gravità della condotta, la cui valutazione spetta al giudice di merito e non può essere riesaminata in sede di legittimità.
Quali elementi hanno inciso sulla mancata concessione delle attenuanti generiche?
La mancata concessione delle attenuanti generiche è stata giustificata dalla valutazione del giudice di merito, che ha considerato l’obiettiva gravità dei fatti e la presenza di precedenti penali specifici a carico del ricorrente, ritenuti ostativi a un trattamento sanzionatorio più mite.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7064 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7064 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso in ordine alla responsabilità per il reato di resisten ufficiale (primo e secondo motivo) è reiterativo dei motivi di appello ai quali l correttamente risposto individuando la consapevole violenta e minacciosa opposiz ricorrente alla iniziativa degli agenti intervenuti;
Ritenuto che il terzo motivo sulla esclusione della ipotesi di cui all’art. 131-bi proposto per inaccessibili ragioni in fatto rispetto alla incensurabile ragione obiettiva gravità delle condotta;
Ritenuto che i motivi sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sul tr sanzioNOMErio costituiscono generica censura in fatto al corretto esercizio dei poter demandati al giudice di merito che ha considerato la obiettiva gravità dei fatti e la precedenti penali anche specifici;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/01/2024