Ricorso inammissibile: la Cassazione sulla resistenza a pubblico ufficiale
Quando un ricorso in Cassazione viene definito generico? Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile, ribadendo principi fondamentali sulla specificità dei motivi di impugnazione nel contesto di un’accusa per resistenza a pubblico ufficiale. La decisione offre spunti cruciali per comprendere la differenza tra una difesa legittima e un tentativo infruttuoso di rimettere in discussione il merito di una sentenza.
I fatti del caso
La vicenda trae origine da una condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, nel tentativo di opporsi all’operato di tre agenti, aveva tenuto una condotta violenta per divincolarsi e impedire che gli venisse sequestrata della sostanza stupefacente.
Nel suo ricorso per Cassazione, la difesa sosteneva che il comportamento del proprio assistito dovesse essere qualificato come mera ‘resistenza passiva’ e che la ‘tentata fuga’ non potesse integrare gli estremi del reato contestato. In sostanza, si cercava di sminuire la portata della condotta, riducendola a un’azione non violenta e quindi non penalmente rilevante ai fini della resistenza.
La decisione della Cassazione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. I giudici hanno sottolineato come l’impugnazione non fosse altro che una riproposizione di argomenti già ampiamente e correttamente confutati dalla Corte di merito.
La Suprema Corte ha chiarito che il ricorso non può limitarsi a ignorare le affermazioni del provvedimento che si intende censurare, ma deve confrontarsi specificamente con esse, pena la caduta nel vizio di aspecificità.
Le motivazioni della decisione
Il cuore della decisione risiede nella netta distinzione tra la condotta violenta e la tentata fuga. La Corte d’Appello, secondo la Cassazione, aveva correttamente identificato l’elemento centrale della resistenza non nella fuga, ma nella ‘condotta violenta ed oppositiva tesa a divincolarsi’. La fuga era stata menzionata solo come elemento ulteriore per dimostrare la chiara volontà dell’imputato di opporsi all’azione degli agenti.
Il ricorso è stato quindi ritenuto generico perché non ha saputo creare una correlazione tra le argomentazioni difensive e le precise ragioni della sentenza impugnata. Invece di contestare punto per punto la ricostruzione dei giudici d’appello, la difesa si è limitata a riproporre una propria versione dei fatti, ignorando le motivazioni della condanna. Questo approccio, come ribadito dalla Corte citando un precedente consolidato (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007), rende il ricorso inammissibile.
Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito sulla tecnica di redazione dei ricorsi in Cassazione. Non è sufficiente dissentire dalla decisione di merito; è indispensabile articolare una critica puntuale, specifica e logicamente coerente con le motivazioni del provvedimento impugnato. Un’impugnazione che si limiti a ripetere le proprie tesi senza smontare l’impianto argomentativo della sentenza precedente è destinata a essere dichiarata inammissibile. Tale esito non solo conferma la condanna, ma comporta anche l’addebito delle spese processuali e il pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, aggravando la posizione del ricorrente.
Cosa rende un ricorso alla Corte di Cassazione ‘generico’ e quindi inammissibile?
Un ricorso è considerato generico quando non si confronta specificamente con le argomentazioni della sentenza che si sta impugnando. Se si limita a ripetere le stesse difese già presentate nei gradi precedenti o ignora completamente le motivazioni dei giudici, viene dichiarato inammissibile per aspecificità.
La semplice fuga costituisce reato di resistenza a pubblico ufficiale?
Secondo questa ordinanza, la fuga di per sé non è il fulcro del reato. La resistenza si è configurata nella condotta violenta e fisica (divincolarsi con forza) per impedire agli agenti di compiere un atto del loro ufficio. La tentata fuga è stata valutata solo come un elemento che confermava l’intenzione dell’imputato di opporsi.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. La sentenza di condanna precedente diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16018 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16018 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso di COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, attraverso cui si deducono vizi motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di re a pubblico ufficiale, è generico e riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte merito che, a fronte di deduzione che tendeva ad accreditare che quella del ricorrente fosse un mera resistenza passiva (e non anche a qualificare la fuga come non integrante la fattispec contestata), ha messo in risalto la condotta violenta ed oppositiva tesa a divincolarsi per impe che gli operanti (ben tre) recuperassero dalle mani del ricorrente la sostanza stupefacente sequestrata; che generico, pertanto, risulta il riferimento alla “tentata fuga” del ric condotta presa in esame dalla Corte di merito al solo fine di rendere palese la volontà di oppo osservato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle po a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2 Scicchitano, Rv. 236945);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03/2024.