Ricorso Inammissibile: i Limiti del Giudizio in Cassazione nel Contesto della Resistenza Collettiva
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sui confini del giudizio di legittimità, ribadendo come un ricorso inammissibile sia la conseguenza inevitabile di motivi che tentano di trasformare la Corte di Cassazione in un terzo grado di merito. Il caso riguarda quattro persone condannate per reati connessi a uno scontro con le forze dell’ordine, la cui difesa ha tentato, senza successo, di rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti già accertata dalla Corte d’Appello.
I Fatti di Causa e i Motivi del Ricorso
Quattro individui proponevano ricorso in Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino che li aveva condannati. I ricorsi si fondavano principalmente su tre punti:
1. Errata applicazione della scriminante: Si sosteneva l’applicabilità dell’art. 393-bis c.p., che giustifica la reazione a un atto arbitrario del pubblico ufficiale.
2. Violazione delle regole sul concorso di persone: Si contestava la valutazione sulla partecipazione morale dei ricorrenti all’azione delittuosa.
3. Mancata concessione di benefici: Si lamentava l’omessa concessione della sospensione condizionale della pena per un imputato e di un’attenuante per altri due.
In sostanza, la difesa mirava a offrire una ricostruzione alternativa dell’accaduto, mettendo in discussione le modalità dell’azione delle forze dell’ordine e negando la finalità preordinata di arrivare allo scontro fisico.
La Decisione della Corte di Cassazione: il Ricorso è Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Corte non può riesaminare le prove (come filmati e fotogrammi) o sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici dei gradi precedenti, a meno che la motivazione di questi ultimi non sia manifestamente illogica o contraddittoria.
I giudici hanno ritenuto i motivi presentati ‘manifestamente infondati’ e ‘generici’, proprio perché si basavano su una ‘difforme ricostruzione del fatto’ che non era consentita in quella sede. Di conseguenza, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte sono chiare e lineari. In primo luogo, riguardo alla scriminante e al concorso di persone, i giudici hanno evidenziato come i ricorsi non si confrontassero con le risultanze istruttorie (filmati e fotogrammi) che, secondo la Corte d’Appello, avevano permesso sia l’identificazione dei soggetti sia l’accertamento delle ‘condotte di supporto morale all’azione oppositiva’. Tentare di negare la ‘volontaria preordinata finalità di pervenire allo scontro fisico’ equivale a una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, inammissibile in sede di legittimità.
Anche le censure relative alla mancata concessione della sospensione condizionale e delle attenuanti sono state respinte come generiche. La Corte ha sottolineato che la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato la sua decisione basandosi su elementi concreti come la ‘gravità dei fatti’, i ‘motivi della condotta’ (identificati in una resistenza collettiva con finalità violenta) e i ‘precedenti penali’. Queste valutazioni, essendo prive di vizi logici, non sono sindacabili in Cassazione.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione non è un’ulteriore opportunità per discutere come sono andati i fatti. È uno strumento di controllo sulla corretta applicazione delle norme di diritto. Quando i motivi di ricorso si limitano a contrapporre una propria versione dei fatti a quella motivatamente accolta dai giudici di merito, senza individuare vizi logici o giuridici specifici, l’esito non può che essere una declaratoria di inammissibilità. La decisione serve da monito sulla necessità di articolare i ricorsi in Cassazione su questioni di pura legittimità, evitando di sconfinare in un’analisi del merito che non compete alla Suprema Corte.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi sono generici o manifestamente infondati, oppure quando mirano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, compito che non spetta alla Corte di Cassazione, la quale si occupa solo della corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità).
Come può essere provato il concorso morale in un reato di resistenza collettiva?
Secondo la decisione, il concorso morale può essere provato attraverso elementi probatori come filmati e fotogrammi che dimostrino condotte di supporto morale all’azione oppositiva diretta contro le forze dell’ordine, anche in assenza di una partecipazione fisica diretta all’atto violento.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro, stabilita dalla Corte, a favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21314 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21314 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME a DOMODOSSOLA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a CATTOLICA il DATA_NASCITA
NOME COGNOME NOME a TORINO il DATA_NASCITA
NOME CECILIA NOME a MONCALIERI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che i primi due motivi sulla configurabilità della scriminante di cui all’art. 393-bis c.p. e sulla violazione delle regole del concorso di persone nel reato sono manifestamente infondati oltre che generici perché articolati sulla base di una difforme ricostruzione del fatto che mette in discussione le modalità dell’azione delle forze dell’ordine con valutazioni che non si confrontano con le risultanze istruttorie per negare la volontaria preordinata finalità di pervenire allo scontro fisico con le stesse e mirano a sollecitare una diversa valutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità;
ritenuto che la partecipazione concorsuale è stata adeguatamente motivata sulla base dei filmati e dei fotogrammi che hanno permesso sia l’identificazione che l’accertamento delle condotte di supporto morale all’azione oppositiva diretta contro le forze dell’ordine;
ritenuto che le altre censure sull’omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena al COGNOME e dell’attenuante dell’art. 62, n. 1 c.p. per COGNOME e COGNOME, sono ugualmente generiche e inammissibili, tenuto conto delle valutazioni sulla gravità dei fatti, sui motivi della condotta (resistenza collettiva, finalità dell’azione violenta), sui precedenti penali, espresse dalla Corte di appello che non possono dirsi affette da vizi logici e, quindi, non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità;
rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17 maggio 2024
re estensore GLYPH
Il Presidente