Ricorso Inammissibile: Quando la Difesa per Resistenza a Pubblico Ufficiale Fallisce
Quando ci si oppone a un pubblico ufficiale, la linea tra reazione legittima e reato può essere sottile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti per presentare un ricorso, dichiarandolo ricorso inammissibile quando i motivi addotti sono generici e palesemente infondati. Analizziamo questa decisione per capire perché la difesa basata sulla reazione a un presunto atto arbitrario non ha superato il vaglio della Suprema Corte.
I Fatti alla Base della Decisione
Il caso trae origine da una condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 337 del codice penale. L’imputato, dopo la conferma della condanna in secondo grado da parte della Corte d’Appello di Milano, ha proposto ricorso per cassazione. La sua linea difensiva si fondava principalmente sull’applicazione della causa di non punibilità di cui all’articolo 393-bis del codice penale, sostenendo di aver reagito a un atto arbitrario compiuto dal pubblico ufficiale.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della vicenda, ovvero non stabilisce se l’imputato fosse colpevole o innocente, ma si ferma a un livello precedente: l’analisi della validità stessa dell’impugnazione. Un ricorso inammissibile è un atto che non può essere esaminato nel suo contenuto perché manca dei requisiti essenziali richiesti dalla legge.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali:
1. Genericità e Manifesta Infondatezza: I motivi presentati dal ricorrente sono stati giudicati come ‘manifestamente infondati oltre che generici’. Ciò significa che le argomentazioni non solo erano prive di un solido fondamento giuridico, ma erano anche formulate in modo vago, senza contestare specificamente e in modo puntuale le ragioni esposte nella sentenza d’appello.
2. Coerenza della Sentenza Impugnata: La Cassazione ha sottolineato come i giudici d’appello avessero già fornito una motivazione ‘logica, coerente e puntuale’ per escludere l’applicabilità dell’art. 393-bis c.p. La sentenza di secondo grado aveva, infatti, già spiegato in modo esauriente perché l’atto del pubblico ufficiale non potesse essere considerato ‘arbitrario’ e, di conseguenza, perché la reazione dell’imputato non potesse essere giustificata.
Di fronte a una motivazione così solida da parte del giudice precedente, il ricorso non è riuscito a evidenziare vizi logici o giuridici, risultando così un tentativo sterile di rimettere in discussione una valutazione di fatto già compiuta correttamente.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, ribadisce che per contestare una sentenza di condanna in Cassazione non è sufficiente riproporre le stesse argomentazioni già respinte, ma è necessario individuare vizi specifici (illogicità della motivazione, violazione di legge) nella decisione impugnata. In secondo luogo, evidenzia le conseguenze di un’impugnazione temeraria: la declaratoria di inammissibilità comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, a favore della Cassa delle ammende. Un monito sull’importanza di valutare attentamente i presupposti prima di adire la Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi addotti erano manifestamente infondati e generici. La Corte ha ritenuto che non contestassero validamente la motivazione logica e puntuale della sentenza d’appello.
Cosa significa che la giustificazione dell’art. 393-bis cod. pen. era ‘inconfigurabile’?
Significa che, secondo la valutazione dei giudici di merito, non sussistevano i presupposti per applicare la causa di non punibilità per reazione a un atto arbitrario, poiché l’operato del pubblico ufficiale non è stato ritenuto tale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32830 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32830 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a EL FAYOUM( EGITTO) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G.N. 10774/24 NOME
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza d condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. sono inammissibili perc aventi ad oggetto censure manifestamente infondate oltre che generiche.
Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla inconfigurabilità della causa giustificazione di cui all’art. 393-bis cod. pen. (cfr. pag. 3 della sen impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/07/2024