Ricorso Inammissibile: Quando l’Opposizione Diventa Aggressione
La recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’importante lezione sulla differenza tra mera opposizione e resistenza a pubblico ufficiale, delineando i confini che portano a un ricorso inammissibile. Il caso in esame riguarda un detenuto che ha impugnato la sua condanna, sostenendo di essersi solo opposto a un intervento energico di un agente di polizia penitenziaria. La Suprema Corte, tuttavia, ha rigettato le sue argomentazioni, fornendo chiarimenti cruciali sulla valutazione dei fatti e sulla concessione delle attenuanti generiche.
I Fatti del Caso: Oltre la Semplice Opposizione
La vicenda ha origine da un episodio avvenuto all’interno di un istituto penitenziario. Un detenuto, a seguito di un alterco, veniva condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 337 del codice penale. Secondo la sua difesa, l’imputato si era limitato a una reazione passiva di fronte a un’azione ritenuta eccessivamente energica da parte di un agente. L’imputato decideva quindi di ricorrere in Cassazione, basando il suo appello su due motivi principali: l’errata qualificazione del suo comportamento, a suo dire non violento, e la mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.
L’Analisi della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato attentamente i motivi del ricorso, concludendo per la sua manifesta infondatezza e dichiarandolo, di conseguenza, ricorso inammissibile. L’analisi dei giudici si è concentrata sui due punti sollevati dalla difesa, smontandoli con argomentazioni precise.
Il Primo Motivo: Tentativo di Aggressione, non Difesa
La Corte ha sottolineato come la sentenza impugnata avesse già ampiamente e puntualmente motivato la decisione. I giudici di merito avevano escluso che il comportamento dell’imputato potesse essere derubricato a semplice opposizione. Al contrario, le prove raccolte avevano dimostrato un “chiaro tentativo di aggressione”. Il ricorso, secondo la Cassazione, non si confrontava adeguatamente con queste argomentazioni, limitandosi a riproporre una versione dei fatti già smentita e senza evidenziare vizi logici nella motivazione della Corte d’Appello. La distinzione è netta: opporsi non significa aggredire, e nel caso di specie era stata provata l’intenzione aggressiva.
Il Secondo Motivo: La Mancata Concessione delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente, è stato respinto. La Corte ha evidenziato che la decisione dei giudici di merito era ben motivata. La non concessione di un trattamento sanzionatorio più favorevole era stata giustificata sulla base di due elementi chiave: la gravità del fatto, qualificabile come un tentativo di aggressione, e l’assenza di ragioni valide che potessero giustificare una mitigazione della pena. In sostanza, il comportamento dell’imputato non presentava alcun elemento positivo meritevole di una valutazione più benevola.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano su un principio cardine del processo penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. In questo caso, i motivi del ricorso sono stati ritenuti “manifestamente infondati” perché non criticavano la logica della decisione precedente, ma si limitavano a presentare una lettura alternativa dei fatti, già esclusa nei gradi di merito. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato, per il ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un concetto fondamentale: per contestare efficacemente una condanna per resistenza a pubblico ufficiale, non è sufficiente affermare di essersi semplicemente “opposti”. È necessario dimostrare che la propria condotta era priva di qualsiasi intento violento o minaccioso, un onere probatorio che nel caso di specie non è stato assolto. Inoltre, la decisione conferma che la concessione delle attenuanti generiche non è un atto dovuto, ma una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere basata su elementi concreti che giustifichino una riduzione della pena, elementi del tutto assenti in questa vicenda. La gravità del fatto rimane un criterio determinante in questa valutazione.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono manifestamente infondati e non si confrontano criticamente con le specifiche argomentazioni logiche e giuridiche della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre una diversa interpretazione dei fatti già valutata e respinta nei precedenti gradi di giudizio.
Qual è la differenza tra semplice opposizione e resistenza a pubblico ufficiale?
Secondo la Corte, la differenza fondamentale risiede nell’intento. La semplice opposizione può essere passiva o non violenta, mentre la resistenza a pubblico ufficiale, rilevante ai sensi dell’art. 337 c.p., è caratterizzata da un comportamento attivo di violenza o minaccia, come un “chiaro tentativo di aggressione”, volto a impedire all’ufficiale di compiere il proprio dovere.
Perché non sono state concesse le attenuanti generiche al ricorrente?
Le attenuanti generiche non sono state concesse perché la Corte ha ritenuto che non vi fossero elementi per un trattamento più favorevole. La decisione si è basata su due fattori: la notevole gravità del fatto, qualificato come un tentativo di aggressione, e la totale assenza di ragioni giustificatrici che potessero mitigare la responsabilità del ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10776 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10776 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BRONI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza in epigrafe indicata;
rilevato che il primo motivo, concernente la motivazione in ordine al reato di cui all’art. 337 cod. pen., è manifestamente infondato, non confrontandosi con le puntuali argomentazioni sulla cui base la sentenza impugnata ha escluso che l’imputato si sia limitato ad opporsi ad un intervento energico dell’agente della polizia penitenziaria, precisando che vi è stato un chiaro tentativo di aggressione;
ritenuto che il secondo motivo, con il quale ci si duole del mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, non tiene conto della motivazione in ordine alla gravità del fatto ed all’assenza di ragioni giustificatrici del più favorevole trattamento invocato dal ricorrente;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 febbraio 2024
L PrOidente