Ricorso Inammissibile per Resistenza: La Cassazione Sancisce i Limiti dell’Appello
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi siano specifici, pertinenti e ben argomentati. Un’impugnazione basata su critiche vaghe e generiche è destinata al fallimento. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce proprio questo punto, dichiarando un ricorso inammissibile resistenza e confermando la condanna per un imputato. Analizziamo insieme questa decisione per capire perché la specificità dei motivi è un requisito non negoziabile nel processo penale.
I Fatti del Caso: Resistenza Durante una Perquisizione
Il caso ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un uomo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 337 del codice penale. Il reato si era consumato nel contesto di una perquisizione, un’operazione durante la quale l’imputato era stato immediatamente informato delle attività in corso.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando presunti vizi di motivazione nella sentenza di secondo grado riguardo alla sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile Resistenza
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha ritenuti non consentiti in sede di legittimità. Di conseguenza, ha dichiarato l’appello inammissibile.
Oltre a respingere il ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria che si aggiunge quando un ricorso viene dichiarato inammissibile senza che vi siano elementi che possano giustificare la sua proposizione.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella valutazione dei motivi presentati dal ricorrente. La Cassazione li ha definiti “generici e meramente assertivi”. Questo significa che le critiche mosse alla sentenza d’appello erano superficiali, non entravano nel dettaglio delle presunte lacune motivazionali e si limitavano a enunciare un dissenso senza argomentarlo in punto di diritto o di logica.
Al contrario, i giudici di legittimità hanno riscontrato che la sentenza impugnata era “completa e puntuale”. La motivazione fornita dalla Corte d’Appello era, infatti, sufficiente a giustificare la condanna, con un chiaro riferimento al momento della commissione del reato, ovvero durante l’operazione di perquisizione in corso, della quale l’imputato era pienamente consapevole.
La Corte di Cassazione, agendo come giudice di legittimità, non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. In questo caso, non essendo stati ravvisati vizi di motivazione validi, il ricorso non poteva che essere respinto.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: un ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito. Per avere una possibilità di successo, l’impugnazione deve individuare vizi specifici nella sentenza, come errori di diritto o contraddizioni manifeste nella motivazione.
L’esito di questo caso serve da monito: presentare un ricorso basato su contestazioni generiche non solo è inefficace, ma comporta anche conseguenze economiche significative per l’imputato. Per gli avvocati, sottolinea l’importanza di un’analisi rigorosa della sentenza da impugnare al fine di costruire motivi di ricorso solidi e specifici, evitando argomentazioni puramente assertive che non hanno alcuna possibilità di essere accolte in sede di legittimità.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati giudicati generici e meramente assertivi, ovvero non specificavano in modo puntuale e argomentato i presunti vizi di motivazione della sentenza di condanna.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale, previsto e punito dall’articolo 337 del codice penale, commesso durante un’operazione di perquisizione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1063 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1063 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CAGLIARI il 21/03/1982
avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di cui all’art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di vizi di motivazione in punto di responsabilità che la lettura del provvedimento impugnato consente, invece, di rilevare completa e puntuale con riferimento al momento di commissione del reato, contestuale all’operazione di perquisizione ancora in corso e di cui l’imputato era stato immediatamente informato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023
Il Consigliere relatore
Il Pre dente