Ricorso Inammissibile: la Cassazione Conferma la Condanna per Resistenza
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa concludere un procedimento penale. La Suprema Corte di Cassazione ha rigettato l’appello di un individuo condannato per resistenza a pubblico ufficiale, sottolineando un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la non ripetitività delle argomentazioni. Quando un ricorso si limita a riproporre le stesse questioni già esaminate e decise nel grado precedente, senza introdurre nuovi profili di diritto, il suo destino è segnato.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un giovane, emessa in primo grado e confermata dalla Corte d’Appello, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale previsto dall’art. 337 del codice penale. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha presentato ricorso per Cassazione, contestando la qualificazione giuridica del fatto. Secondo la difesa, la condotta minacciosa tenuta dall’assistito non configurava una vera e propria ‘resistenza’ (opposizione attiva a un atto d’ufficio), ma piuttosto una ‘violenza o minaccia a un pubblico ufficiale’ ai sensi dell’art. 336 c.p., un reato con implicazioni diverse. La difesa sosteneva che tale diversa qualificazione avrebbe dovuto comportare la restituzione degli atti al pubblico ministero, ribaltando l’esito del giudizio d’appello.
Il Principio del Ricorso Inammissibile Reiterativo
La Corte di Cassazione, nell’analizzare il caso, ha ritenuto il ricorso inammissibile in quanto meramente ‘reiterativo’. Questo significa che le argomentazioni presentate non erano nuove, ma si limitavano a ripetere esattamente quanto già sostenuto e, soprattutto, confutato dalla Corte d’Appello. La sentenza impugnata, infatti, aveva già chiaramente spiegato, a pagina 3 delle sue motivazioni, perché la condotta dell’imputato dovesse essere inquadrata come resistenza (art. 337 c.p.). La Corte territoriale aveva evidenziato elementi di fatto e di diritto che giustificavano tale qualificazione, in particolare l’effettiva opposizione a un atto d’ufficio che i pubblici ufficiali stavano compiendo.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha fondato la sua decisione sul principio secondo cui il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Il ricorso per Cassazione deve sollevare vizi di legge o di motivazione, non può essere un pretesto per ridiscutere la valutazione dei fatti già compiuta dai giudici dei gradi precedenti. Poiché la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e coerente per qualificare il reato come resistenza, e il ricorrente non ha introdotto nuovi e validi argomenti giuridici per contestarla, il ricorso è stato giudicato privo dei requisiti minimi per essere esaminato. Di conseguenza, la Corte ha applicato l’art. 616 del codice di procedura penale, che prevede, in caso di inammissibilità, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un concetto cruciale: per accedere al giudizio di Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione precedente. È necessario articolare censure specifiche che evidenzino un errore di diritto o un vizio logico nella motivazione della sentenza impugnata. La semplice riproposizione delle stesse tesi, già vagliate e respinte, conduce inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con le relative conseguenze economiche per il proponente. Un monito per chiunque intenda adire la Suprema Corte: il ricorso deve essere uno strumento di critica giuridica, non una sterile ripetizione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato ritenuto ‘reiterativo’, ovvero si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi elementi di diritto.
Qual era la differenza tra le contestazioni della difesa e la valutazione della Corte?
La difesa sosteneva che la condotta dovesse essere qualificata come ‘violenza o minaccia a un pubblico ufficiale’ (art. 336 c.p.), mentre la Corte d’Appello, con motivazione confermata dalla Cassazione, l’ha correttamente inquadrata come ‘resistenza’ (art. 337 c.p.), poiché consisteva in un’opposizione attiva a un atto d’ufficio.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4743 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4743 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
26/ RG. 23987
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza i indicata che ha confermato la condanna per il delitto di resistenza;
esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché reiterativo in quanto la sentenza a pagina 3 ha espressamente dato conto degli elementi, giuridici e di fatto, in bas la condotta minacciosa dell’imputato dovesse essere qualificata ai sensi dell’art. dell’art. 336 cod. pen., attesa l’opposizione a un atto dell’ufficio, così da no restituzione degli atti al pubblico ministero, diversamente da quanto ritenuto dall’ e ribadito in questa sede;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrentPal pagamento delle spese proc e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2025
La Consigliera esora
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Il Presi