Ricorso Inammissibile: la Cassazione e i Limiti dell’Appello
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i severi criteri di ammissibilità dei ricorsi, dichiarando un ricorso inammissibile perché basato su motivi generici e manifestamente infondati. La decisione offre spunti importanti per comprendere quando un’impugnazione in sede di legittimità ha probabilità di successo e quali errori procedurali possono condurla a un rigetto preliminare, senza nemmeno un’analisi nel merito della questione.
Il Contesto della Vicenda Giudiziaria
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e lesioni personali aggravate (art. 582 e 583 c.p. in relazione all’art. 61 n. 10 c.p.). L’imputato, non accettando la decisione di secondo grado, ha proposto ricorso per Cassazione, articolando diverse censure contro la sentenza impugnata.
I motivi del ricorso vertevano principalmente su quattro punti:
1. Un presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello, formulato in modo generico.
2. La contestazione degli elementi costitutivi del reato di resistenza a pubblico ufficiale.
3. La richiesta di improcedibilità per il reato di lesioni per mancanza di querela, subordinata all’assoluzione dal reato di resistenza.
4. La mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
L’Analisi della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte Suprema ha esaminato i motivi del ricorso, giungendo a una conclusione netta di inammissibilità per ciascuno di essi. L’analisi dei giudici di legittimità evidenzia l’importanza di formulare censure specifiche, pertinenti e fondate su solidi argomenti di diritto.
Il Vizio di Motivazione: una Censura Troppo Generica
Il primo motivo è stato liquidato come del tutto assertivo. La Cassazione ha sottolineato che non è sufficiente lamentare un vizio di motivazione; è necessario indicare con precisione le ragioni di diritto o gli elementi di fatto specifici che dovrebbero sostenere la censura. Un’affermazione vaga, priva di concreti riferimenti al testo della sentenza impugnata, non può essere presa in considerazione e conduce inevitabilmente a un ricorso inammissibile.
I Reati di Resistenza e Lesioni: Motivi Manifestamente Infondati
Per quanto riguarda il secondo e il terzo motivo, la Corte ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione adeguata, esaustiva e giuridicamente corretta. La sentenza di secondo grado aveva chiarito in modo convincente la sussistenza di tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Di conseguenza, anche la contestazione sul reato di lesioni, provato da un referto medico e correttamente ritenuto aggravato, è stata respinta come manifestamente infondata.
La Sospensione Condizionale della Pena
Infine, anche il motivo relativo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena è stato giudicato infondato. La Corte ha ricordato che la valutazione del giudice di merito su tale beneficio è ampiamente discrezionale e non può essere sindacata in sede di legittimità se la motivazione, come nel caso di specie, è priva di vizi logici o giuridici evidenti.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha agito in conformità con il suo ruolo di giudice della legittimità, non del merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti del processo, ma assicurare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica delle motivazioni delle sentenze. I motivi del ricorrente sono stati considerati un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti, mascherato da censure di violazione di legge e vizio di motivazione. Poiché la sentenza d’appello era ben motivata e immune da vizi palesi, il ricorso non poteva che essere respinto.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale del processo penale: un ricorso per Cassazione deve essere preparato con estremo rigore. Le censure devono essere specifiche, tecnicamente ben fondate e non possono limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito. La genericità e la manifesta infondatezza sono vizi fatali che portano non solo al rigetto del ricorso, ma anche alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso. Per l’imputato, un appello mal formulato si traduce in un ulteriore aggravio economico oltre alla conferma della condanna.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono generici, non indicano specifiche ragioni di diritto o dati di fatto, o sono manifestamente infondati, cioè palesemente privi di fondamento giuridico.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico” e “assertivo”?
Significa che il motivo si limita ad affermare un vizio della sentenza precedente (ad esempio, un vizio di motivazione) senza fornire alcuna argomentazione specifica, prova o riferimento concreto per sostenere tale affermazione. È una critica vaga che non permette alla Corte di valutare la fondatezza della censura.
La Corte di Cassazione può riconsiderare la decisione di un giudice di non concedere la sospensione condizionale della pena?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito tale decisione. Può solo verificare se la motivazione fornita dal giudice precedente presenta vizi logici o giuridici evidenti. Se la motivazione è coerente e corretta, come nel caso di specie, la decisione non è sindacabile in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15066 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15066 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a POLISTENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferente alla condanna del ricorrente in relaz ai reati di cui agli artt. 337 e 583 cod. pen., sono inammissibili in quanto aventi ad og censure generiche e manifestamente infondate;
Considerato, invero, che il primo motivo prospetta in modo del tutto assertivo il vizi motivazione della sentenza impugnata, senza l’indicazione delle ragioni di diritto o dei da fatto che sorreggono la censura;
Ritenuto che il secondo e il terzo motivo, con cui si contestano vizi di violazione di le di motivazione in ordine alla configurabilità degli elementi costitutivi del delitto di cui a cod. pen. e alla prova del reato di lesioni, da dichiarare improcedibile per mancanza di quer previa assoluzione dal reato di cui all’art. 337 cod. pen. ed esclusione dell’aggravante d all’art. 61 n. 10 cod. pen., sono manifestamente infondati, dal momento che la Corte d’appel ha fornito una motivazione adeguata, esaustiva e sorretta da corretti argomenti giuridic ordine alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato di cui all’art. 337 cod (cfr. pagg. 6 e 7) e all’integrazione del reato di cui all’art. 582 cod. pen., comprovato dal medico e correttamente ritenuto aggravato ai sensi dell’art. 61, n. 10, cod. pen. (cfr. pag. 8);
Considerato, infine, che, quanto all’omessa concessione della sospensione condizionale della pena il motivo, prospettato del tutto genericamente, è altresì manifestamente infondato, no presentando vizi sindacabili in sede di legittimità la motivazione con cui la Corte d’appel escluso il beneficio;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024.