Ricorso Inammissibile per Resistenza a Pubblico Ufficiale: Analisi di un’Ordinanza della Cassazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce un ricorso inammissibile, specialmente quando i motivi presentati sono generici o meramente riproduttivi di argomentazioni già esaminate nei gradi di giudizio precedenti. Il caso riguarda un episodio di resistenza a pubblico ufficiale avvenuto su un mezzo pubblico, sfociato in una condanna poi impugnata fino all’ultimo grado di giudizio.
I Fatti del Caso: Aggressione sul Bus
La vicenda giudiziaria ha origine da un episodio di violenza all’interno di un autobus di linea. Un passeggero, a seguito di un controllo dei biglietti, ha reagito con spintoni, calci e pugni nei confronti dei controllori, causando loro lesioni. Per questi fatti, l’individuo è stato processato e condannato. La versione fornita dall’imputato è stata giudicata inverosimile e priva di riscontri probatori, mentre la dinamica della resistenza è stata considerata pacificamente accertata.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, basando la sua difesa su due punti principali:
1. Contestazione della ricostruzione dei fatti: Il ricorrente ha tentato di rimettere in discussione la dinamica dell’accaduto, proponendo una versione alternativa già valutata e disattesa dalla Corte d’Appello.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Si è lamentato del fatto che il giudice di merito non avesse applicato le circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
Analisi del ricorso inammissibile da parte della Cassazione
La Corte Suprema ha rigettato completamente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno sottolineato che il ricorso in sede di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. I motivi presentati erano una semplice riproposizione di censure già esaminate e respinte con argomentazioni giuridiche corrette dalla Corte d’Appello. Tentare di ottenere un nuovo esame dei fatti è un’operazione non consentita in Cassazione.
La questione delle circostanze attenuanti
Anche il secondo motivo di ricorso è stato considerato infondato. La Corte ha ribadito un principio consolidato: le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell’imputato. La loro concessione è una facoltà discrezionale del giudice, che deve essere motivata. In questo caso, la loro negazione era giustificata dall’assenza di elementi positivi documentati a favore del ricorrente e dalla valutazione della sua personalità, come emerso nel corso del processo.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione di inammissibilità sulla base di due principi cardine del processo penale. In primo luogo, il ricorso è stato giudicato inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità. La Cassazione non può riesaminare le prove e i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Riproporre le stesse argomentazioni già vagliate senza sollevare vizi di legittimità rende il ricorso un mero tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito, preclusa in questa sede. In secondo luogo, il motivo relativo alle attenuanti generiche è stato ritenuto generico, poiché non contestava specificamente la motivazione del giudice d’appello ma si limitava a lamentarne la mancata applicazione, che, come noto, non è un diritto automatico dell’imputato.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che per accedere al giudizio di Cassazione è necessario formulare censure specifiche contro la sentenza impugnata, evidenziando errori di diritto o vizi logici nella motivazione, e non semplicemente riproporre le medesime difese. La decisione sottolinea inoltre la discrezionalità del giudice di merito nella concessione delle attenuanti generiche, che devono essere supportate da elementi concreti. Per l’imputato, la dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si basava su motivi non consentiti in sede di legittimità, in quanto era una mera riproduzione di argomentazioni già valutate e respinte dalla Corte d’Appello, e perché il motivo relativo alle attenuanti era considerato generico.
La concessione delle circostanze attenuanti generiche è un diritto dell’imputato?
No, la sentenza chiarisce che le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto per l’imputato. La loro applicazione è una facoltà discrezionale del giudice, che deve valutare la presenza di elementi positivi e la personalità dell’imputato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10833 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10833 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 06/06/1979
avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
133/ RG. 35611
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamen vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito atteso spintonamento e calci e pugni ai controllori all’interno di un autobus di linea con consegue lesioni a questi cagionate costituisce pacificamente un atto di resistenza non contrasta dall’ opposta versione del ricorrente inverosimile e sfornita di prove;
ritenuto generico il motivo di ricorso relativo alla mancata applicazione delle circost attenuanti generiche che, come è noto, non costituiscono un diritto dell’imputato soprattut in assenza di elementi positivi non documentati e alla luce della sua personalità (pag. 6)
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2025
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