Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta agli Appelli
Nel complesso mondo della giustizia penale, presentare un ricorso è un diritto fondamentale della difesa. Tuttavia, questo diritto deve essere esercitato seguendo regole precise, pena la dichiarazione di ricorso inammissibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre uno spunto prezioso per comprendere quali sono i requisiti di specificità che un atto di impugnazione deve possedere per superare il vaglio di ammissibilità e perché una semplice riproposizione della propria tesi non è sufficiente.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna per Furto al Ricorso in Cassazione
Tre individui venivano condannati in primo grado e successivamente in appello per il reato di furto aggravato. Non rassegnati alla decisione, proponevano ricorso per Cassazione, affidando le loro speranze a due motivi principali: una presunta violazione di legge sull’attendibilità del riconoscimento e una errata qualificazione giuridica del fatto, che a loro avviso doveva essere considerato un furto semplice e non aggravato.
I Motivi del Ricorso: Una Critica Generica
I ricorrenti hanno basato la loro difesa su una critica generale alla valutazione delle prove, in particolare sull’identificazione, e sulla classificazione del reato. Tuttavia, invece di analizzare e contestare punto per punto le argomentazioni logico-giuridiche della Corte d’Appello, si sono limitati a riproporre la loro versione dei fatti, auspicando una diversa valutazione da parte della Suprema Corte.
La Decisione della Cassazione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, dichiarandoli inammissibili. La decisione non entra nel merito delle questioni sollevate (l’attendibilità del riconoscimento o la qualificazione del reato), ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. I giudici hanno ritenuto che i motivi presentati fossero ‘aspecifici’, ovvero troppo generici e privi della necessaria correlazione con la sentenza impugnata.
Il Principio di Specificità del Ricorso
Secondo l’articolo 581 del codice di procedura penale, i motivi di ricorso devono essere specifici. Questo significa che l’appellante non può limitarsi a esprimere un generico dissenso, ma deve indicare con precisione le parti del provvedimento che contesta e le ragioni giuridiche e fattuali a sostegno della sua critica. Nel caso di specie, i ricorrenti hanno fallito proprio in questo: hanno proposto una propria ricostruzione alternativa senza spiegare perché quella dei giudici di merito fosse errata.
La Mancata Correlazione con la Sentenza Impugnata
La Cassazione ha richiamato un importante principio espresso dalle Sezioni Unite: un ricorso è inammissibile non solo quando è vago, ma anche quando ‘ignora’ le ragioni della decisione che sta impugnando. L’atto di appello deve dialogare con la sentenza, confutandone il ragionamento. Proporre una tesi difensiva ex novo, senza confrontarsi con quella accolta dai giudici, rende il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte sono chiare: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza precedente. I ricorrenti, presentando argomenti non specifici e scollegati dalla sentenza d’appello, hanno tentato di ottenere una nuova valutazione del merito, compito che non spetta alla Corte di Cassazione. La loro impugnazione è stata quindi giudicata come un tentativo di aggirare le regole processuali, portando inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per ogni difensore: la preparazione di un ricorso richiede un’analisi critica e puntuale della sentenza che si intende impugnare. Non è sufficiente avere una propria tesi, per quanto valida possa sembrare; è indispensabile dimostrare, attraverso argomentazioni specifiche e pertinenti, dove e perché il giudice precedente ha sbagliato. In assenza di questo confronto critico, anche le migliori ragioni rischiano di non essere mai esaminate, arenandosi sullo scoglio del ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili?
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché i motivi presentati erano aspecifici, ovvero troppo generici. I ricorrenti si sono limitati a proporre una propria ricostruzione dei fatti senza confrontarsi criticamente e in modo puntuale con le ragioni esposte nella sentenza della Corte d’Appello.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono ‘aspecifici’?
Significa che le argomentazioni dell’appellante non sono sufficientemente dettagliate e non individuano con precisione i punti della decisione impugnata che si contestano e le ragioni giuridiche di tale contestazione. Un motivo aspecifico manca della necessaria correlazione con la motivazione del provvedimento che si intende criticare.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la fine del processo, rendendo definitiva la condanna impugnata. Inoltre, i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15347 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15347 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
NOME COGNOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che gli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, confermato la sentenza del Tribunale di Sassari di condanna per il delitto di cui agli artt. bis commi 1 e 3, 625 comma 1 n. 2 e 61 n. 2 cod. pen.;
Rilevato che il primo motivo di ricorso – con cui i ricorrenti denunziano violazione legge in relazione agli artt. 189 e 192 cod. proc. pen., art. 3 Cost. e art. 6 CEDU e vizi motivazione in relazione all’attendibilità del riconoscimento ed alla mancata valutazione d riscontri – ed il secondo motivo – con cui i ricorrenti lamentano vizio di motivazione in rela alla mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 624 cod. pen.- sono aspecifici in qu ricorrenti, continuando a propugnare una propria ricostruzione dei fatti, hanno mancato di adeguarsi all’attuale disposto di cui all’art. 581 cod. proc. pen., seguendo un proprio approcc critico, ma omettendo di esplicitare il ragionamento sulla cui base muovevano censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nel giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissib non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino dell necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugNOME e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazio risiedono nel fatto che quest’ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna de ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 marzo 2024.