Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione è una fase cruciale del processo penale, ma richiede un rigore formale assoluto. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: la genericità dei motivi di impugnazione conduce inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze onerose per l’imputato. Analizziamo questo caso per comprendere quali errori evitare.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza della Corte di Appello di Torino, che aveva confermato la condanna di un imputato per i reati di furto e tentato furto. Non accettando la decisione, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione basato sulla presunta violazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale, che disciplina l’obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della questione, ovvero se l’imputato fosse colpevole o meno, ma si è fermata a un esame preliminare dell’atto di impugnazione. La conseguenza di questa decisione è stata non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: La Genericità Come Vizio Fatale del Ricorso
La motivazione della Corte è stata netta e si è concentrata sulla violazione dell’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Nel caso specifico, il ricorso è stato giudicato:
* Generico e Indeterminato: L’imputato si è limitato a contestare la violazione dell’art. 129 c.p.p. senza però specificare quali elementi concreti, presenti negli atti processuali, avrebbero dovuto portare a un proscioglimento. In sostanza, ha formulato una censura astratta senza collegarla alla realtà processuale del suo caso.
* Privo di Specificità: A fronte di una motivazione della sentenza d’appello ritenuta dalla Cassazione ‘logicamente corretta’, il ricorrente non ha indicato né gli errori specifici commessi dai giudici di merito, né quale causa di proscioglimento sarebbe dovuta emergere. Mancava, quindi, un confronto critico e puntuale con la decisione impugnata.
La Corte ha sottolineato che non è sufficiente enunciare un principio di diritto; è necessario dimostrare come quel principio sia stato violato nel caso concreto, indicando con precisione gli elementi fattuali e le argomentazioni giuridiche a sostegno della propria tesi.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità negli Atti Giudiziari
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario. La redazione di un ricorso non può essere un atto generico di dissenso, ma deve essere un’analisi tecnica e dettagliata, capace di evidenziare con chiarezza i vizi della sentenza impugnata. La mancanza di specificità non solo impedisce al giudice di esaminare il merito della questione, ma comporta anche sanzioni economiche. Per evitare un esito di ricorso inammissibile, è essenziale affidarsi a una difesa tecnica che sappia articolare le censure in modo preciso, puntuale e conforme ai dettami del codice di rito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e indeterminato, in quanto privo dei requisiti di specificità prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Quali elementi mancavano nel motivo di ricorso per renderlo ammissibile?
Nel ricorso non venivano indicati gli elementi specifici a base della censura formulata, né veniva specificata quale causa di proscioglimento avrebbe dovuto essere rilevata, rendendo l’impugnazione non idonea a un esame nel merito.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40637 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40637 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VENARIA REALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto (capo a) e tentato furto (capo b);
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, né specifica quale sarebbe la causa di proscioglimento che, in tesi, verrebbe in rilievo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/12/2025