Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
L’accesso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma è un percorso irto di ostacoli formali. Non basta avere ragione nel merito, è fondamentale sapere come presentare le proprie ragioni. Un ricorso inammissibile è l’esito infausto di un’impugnazione che non rispetta i rigidi requisiti di legge. L’ordinanza in esame ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la contestazione dei fatti possano portare a una bocciatura preliminare del ricorso, senza neppure entrare nel vivo delle questionen.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per furto aggravato emessa in primo grado. La Corte d’Appello, pur rideterminando la pena, aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato. Non soddisfatto della decisione, l’imputato decideva di proporre ricorso per Cassazione, affidandosi a due specifici motivi per contestare la sentenza di secondo grado.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Corte
L’imputato basava il suo ricorso su due principali censure:
1. Erronea applicazione della legge penale: Si lamentava la mancata applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, ovvero la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
2. Vizi di motivazione: Si contestava il ragionamento seguito dalla Corte d’Appello nell’affermare la sua responsabilità penale.
Entrambi i motivi sono stati respinti dalla Suprema Corte, che ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Il Primo Motivo: Genericità e Mancanza di Specificità
La Corte ha giudicato il primo motivo “assolutamente generico per indeterminatezza”. La legge (art. 581, comma 1, lett. c del codice di procedura penale) richiede che i motivi di ricorso siano specifici. L’imputato, a fronte di una motivazione della Corte d’Appello che giustificava la non applicazione della tenuità del fatto sulla base di precedenti penali della stessa natura, non ha indicato elementi concreti per contestare tale valutazione. Si è limitato a una critica generica, senza consentire alla Cassazione di individuare con precisione il presunto errore di diritto.
Il Secondo Motivo del ricorso inammissibile: le Doglianze in Fatto
Il secondo motivo è stato rigettato perché costituito da “mere doglianze in fatto”. Questo è un punto cruciale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove o ricostruire i fatti (compito che spetta al Tribunale e alla Corte d’Appello), ma solo verificare che la legge sia stata applicata correttamente. Contestare l’affermazione di responsabilità, senza indicare un vizio logico o giuridico nella motivazione, si traduce in un inammissibile tentativo di ottenere un nuovo giudizio sui fatti.
Le Motivazioni della Cassazione
La decisione della Suprema Corte si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: il rispetto dei limiti del proprio sindacato. I giudici hanno chiarito che il ricorso era formulato in modo da non consentire un reale esercizio della funzione di controllo della Corte. Le censure non si confrontavano criticamente con la sentenza impugnata, ma si limitavano a riproporre questioni di merito o a formulare lamentele vaghe. Per la Corte, un ricorso è ammissibile solo se individua con chiarezza il vizio della decisione impugnata e offre argomenti giuridici pertinenti a sostegno della propria tesi. In assenza di questi elementi, il ricorso non può superare il vaglio preliminare di ammissibilità.
Conclusioni: Cosa Insegna Questa Ordinanza
Questa pronuncia ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: la forma è sostanza. Un ricorso, per avere successo, deve essere redatto con precisione chirurgica. È necessario abbandonare ogni tentativo di ridiscutere i fatti e concentrarsi esclusivamente sui vizi di diritto o sui difetti logici della motivazione della sentenza precedente. La genericità e le critiche fattuali portano inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando non rispetta i requisiti specifici previsti dalla legge, come ad esempio la mancanza di specificità dei motivi, che devono indicare con precisione le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Significa che la censura è formulata in modo vago, non indica gli elementi specifici che sono alla base della critica alla sentenza impugnata e non consente al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio controllo di legittimità.
È possibile contestare la ricostruzione dei fatti davanti alla Corte di Cassazione?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Non può riesaminare le prove o la ricostruzione dei fatti, attività che sono di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14154 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14154 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a LUCERNA( SVIZZERA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, che, rideterminando la pena, ha confermato, nel resto, la pronunzia di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata dichiarazione di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., è assolutamente generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta che fa leva sulla presenza di precedenti della stessa indole, non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità, per come è formulato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituito da mere doglianze in fatto, le quali non si confrontano con quanto statuito dal giudice di merito, che ben motivava le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato ( pg. 2 della sentenza impuganta).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 gennaio 2024
i Il consigliere estensore