Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi. Spesso, la convinzione di aver subito un’ingiustizia non è sufficiente per ottenere una revisione da parte della Suprema Corte. È fondamentale che l’impugnazione sia strutturata secondo precise regole procedurali. In caso contrario, il rischio è quello di vedersi dichiarare il ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo questa decisione per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e l’importanza della specificità dei motivi di ricorso.
I Fatti del Processo
Il caso nasce da un ricorso presentato da un imputato, condannato sia in primo grado dal Tribunale di Parma che in secondo grado dalla Corte d’Appello di Bologna per i reati di falso previsti dagli articoli 477 e 482 del codice penale. L’imputato, non rassegnandosi alla condanna, ha deciso di portare il caso davanti alla Corte di Cassazione, sollevando diverse questioni relative sia alla sua responsabilità penale che al trattamento sanzionatorio ricevuto.
La Decisione della Suprema Corte
Con una decisione netta, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Questa pronuncia non entra nel merito delle accuse, ma si ferma a un livello procedurale, stabilendo che il ricorso non possedeva i requisiti minimi per poter essere esaminato. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e il ricorrente è stato obbligato a pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La Corte ha dettagliatamente spiegato le ragioni dell’inammissibilità, analizzando uno per uno i motivi presentati dal ricorrente. La motivazione della Corte è un vero e proprio vademecum su come NON redigere un ricorso per cassazione.
Il Ricorso Inammissibile per Genericità dei Motivi
Il primo e il terzo motivo del ricorso, con cui si contestava l’affermazione della responsabilità penale, sono stati giudicati “estremamente generici”. Secondo i giudici, il ricorrente si è limitato a esprimere un dissenso generico rispetto alla sentenza impugnata, senza però indicare in modo specifico e puntuale gli elementi di fatto o le argomentazioni giuridiche che avrebbero dovuto essere riesaminati. L’articolo 581 del codice di procedura penale richiede che i motivi di ricorso siano specifici, altrimenti il giudice dell’impugnazione non è messo nelle condizioni di comprendere le censure e di esercitare il proprio controllo. Un motivo generico equivale a un non-motivo.
La Reiterazione di Questioni Già Decise
Il secondo motivo riguardava la mancata applicazione della causa di non punibilità per “particolare tenuità del fatto”. Anche in questo caso, la Corte ha rilevato un vizio insanabile: il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono ridiscutere all’infinito le stesse questioni. È un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge. La pedissequa reiterazione di motivi già disattesi è una pratica che porta inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità.
I Limiti del Sindacato sul Trattamento Sanzionatorio
Infine, con il quarto motivo, il ricorrente lamentava che le attenuanti generiche fossero state bilanciate in equivalenza con l’aggravante contestata, anziché in prevalenza. La Corte ha ribadito un principio consolidato: la valutazione e il bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti rientrano nella valutazione discrezionale del giudice di merito. Tale valutazione non può essere messa in discussione in sede di legittimità, a meno che non sia palesemente illogica, arbitraria o priva di motivazione. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva motivato la sua scelta, ritenendola la più adeguata a garantire una pena congrua, e tale motivazione, anche se sintetica, è stata considerata sufficiente e non censurabile dalla Cassazione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza sottolinea un aspetto cruciale del processo penale: l’accesso alla Corte di Cassazione non è un diritto incondizionato, ma è subordinato al rispetto di rigorosi requisiti formali e sostanziali. Per evitare una pronuncia di ricorso inammissibile, è essenziale che i motivi di impugnazione siano specifici, critici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata e pertinenti a questioni di diritto, senza sconfinare in una rivalutazione dei fatti già accertati nei gradi di merito. La decisione serve da monito: la redazione di un ricorso per cassazione richiede massima perizia tecnica e non può risolversi in una sterile riproposizione di argomenti già vagliati.
Quando un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi sono formulati in modo generico, senza specificare gli errori di diritto della sentenza impugnata, oppure quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi precedenti o contesta valutazioni di merito del giudice.
È possibile contestare in Cassazione il modo in cui sono state bilanciate le attenuanti generiche?
No, di regola non è possibile. La valutazione delle circostanze attenuanti e il loro bilanciamento con le aggravanti sono un’attività discrezionale del giudice di merito. La Cassazione può intervenire solo se la decisione è totalmente priva di motivazione, manifestamente illogica o arbitraria, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente.
Cosa significa che un motivo di ricorso è troppo ‘generico’?
Significa che la lamentela è vaga, non specifica quali parti della motivazione della sentenza sono errate e perché, e non indica chiaramente gli elementi di fatto e di diritto a sostegno della propria tesi. In pratica, non consente alla Corte di Cassazione di capire dove risieda l’errore di legge e di esercitare il proprio controllo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32650 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32650 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BOVOLENTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Parma ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di cui agli artt. 477, 482 cod. pen.;
Considerato che il primo e il terzo motivo, con i quali il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità, sottolineando, in particolare, la mancanza degli elementi costitutivi del reato, oltre ad essere costituiti da mere doglianze in fatto, sono estremamente generici per indeterminatezza, perché privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Invero, a fronte di un motivazione logicamente corretta non indicano gli elementi posti a base delle censure formulate, così non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Considerato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito;
Considerato che il quarto motivo, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzioNOMErio, lamentando, in particolare, il riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di equivalenza, anziché di prevalenza, con l’aggravante contestata, non è consentito dalla legge, perché implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, COGNOME, Rv. 270450);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente