Ricorso Inammissibile: La Cassazione Ribadisce i Criteri di Specificità
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sui requisiti formali e sostanziali del ricorso per cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile poiché i motivi presentati erano generici e non conformi a quanto richiesto dal codice di procedura penale. Questo caso evidenzia la netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità, un principio cardine del nostro sistema processuale.
I Fatti del Processo
Un soggetto, condannato in Corte d’Appello per il reato di riciclaggio (previsto dall’art. 648-bis del codice penale), ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di condanna. Tuttavia, il ricorso non è stato formulato in modo tecnicamente adeguato a superare il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato l’istanza, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si è fermata a un esame preliminare, riscontrando vizi che ne hanno impedito la trattazione. Tale esito ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
I Requisiti di Specificità Previsti dalla Legge
Secondo i giudici, il ricorso era completamente privo dei requisiti prescritti dall’articolo 581 del codice di procedura penale. In particolare, i motivi di appello erano formulati in maniera talmente vaga da non permettere alla Corte di individuare con chiarezza i vizi specifici della sentenza impugnata. Non venivano indicati né gli elementi concreti alla base della censura né le ragioni di diritto che avrebbero dovuto sostenere l’annullamento.
Il Divieto di una Nuova Valutazione del Merito
La Corte ha ribadito un principio fondamentale: il giudizio di cassazione è un giudizio di legittimità, non un terzo grado di merito. Il suo scopo è verificare se i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e se la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria. Il ricorso in esame, invece, si limitava a riproporre elementi di fatto nel tentativo di ottenere una lettura alternativa e più favorevole del materiale probatorio, un’attività preclusa in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione sul Ricorso Inammissibile
Le motivazioni dell’ordinanza si fondano sulla consolidata giurisprudenza della Corte stessa. Un ricorso è considerato generico, e quindi inammissibile, non solo quando omette di indicare gli articoli di legge violati, ma anche quando la critica alla sentenza impugnata non è puntuale e chiara. In questo caso, il ricorrente si è limitato a una critica generica e a una rilettura dei fatti, senza confrontarsi specificamente con la logica argomentativa della sentenza della Corte d’Appello.
La Corte ha sottolineato che un ricorso, per essere ammissibile, deve consentire al giudice dell’impugnazione di individuare con precisione i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato. In mancanza di questa specificità, il ricorso si traduce in una richiesta di riesame del merito, inammissibile davanti alla Cassazione.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Pronuncia
Questa pronuncia serve da monito sull’importanza della tecnica redazionale nel processo penale. Un ricorso inammissibile non solo priva l’imputato dell’ultima possibilità di far valere le proprie ragioni, ma comporta anche conseguenze economiche negative, come la condanna alle spese e al versamento di una sanzione. La sentenza di condanna diventa definitiva, con tutte le conseguenze che ne derivano. Per gli operatori del diritto, emerge la necessità di redigere atti che dialoghino criticamente con la motivazione del provvedimento impugnato, evidenziando specifici errori di diritto e vizi logici, piuttosto che tentare di riaprire una discussione sui fatti già accertati nei precedenti gradi di giudizio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici, non specificavano gli errori di diritto della sentenza impugnata e miravano impropriamente a una nuova valutazione dei fatti, attività non permessa alla Corte di Cassazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la sentenza di condanna impugnata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) da versare alla Cassa delle ammende.
Qual è la funzione della Corte di Cassazione secondo questa ordinanza?
La Corte di Cassazione svolge una funzione di controllo di legittimità, non di merito. Ciò significa che il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze precedenti, senza poter riesaminare le prove o ricostruire diversamente i fatti del processo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 747 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 747 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di mancanza di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 648-bis, cod. pen., è generico per indeterminatezza perché integralmente privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano in particolare le pagine 5-7 con riguardo alla valutazione del compendio probatorio), non indica né gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, né i vizi di cui la sentenza impugnata sarebbe affetta;
che, precisamente, il ricorso per cassazione deve ritenersi inammissibile nel caso in cui l’interessato ometta di indicare a quale dei casi tipici disciplinati dall’a 606, cod. proc. pen. intenda ricondursi, in quanto tale mancanza, ove la specificazione delle ragioni di diritto non sia puntuale e chiara, si traduce in genericità dei motivi (Sez. 3, n. 7629 del 07/02/2023, H., Rv. 284152 – 01);
che il ricorso si caratterizza per una generica riproposizione di elementi di fatto al fine di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099-01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 5 dicembre 2025.