Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea i Requisiti di Specificità
La presentazione di un ricorso in Cassazione richiede un’attenzione meticolosa ai requisiti di forma e sostanza previsti dalla legge. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile a causa della genericità e indeterminatezza dei motivi presentati. Questa decisione offre spunti fondamentali sull’importanza di una corretta tecnica redazionale e sulla necessità di argomentare in modo puntuale le proprie censure, pena l’impossibilità per il giudice di esaminare il merito della questione.
I Fatti del Caso: Dal Tentato Furto al Ricorso in Cassazione
La vicenda trae origine dalla condanna di un individuo per tentato furto aggravato, confermata dalla Corte d’Appello di Bologna. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due principali motivi di doglianza. Il primo lamentava la mancata concessione di una circostanza attenuante, mentre il secondo contestava l’eccessività della pena inflitta. Entrambi i motivi, tuttavia, sono stati giudicati dalla Suprema Corte non meritevoli di un esame nel merito.
La Decisione della Corte: Quando un Ricorso Diventa Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La decisione si fonda su un’analisi precisa dei requisiti procedurali che ogni ricorso deve rispettare.
Il Primo Motivo: Mancanza di Specificità sull’Attenuante
Il primo motivo di ricorso è stato considerato generico e indeterminato. La Corte ha sottolineato che, ai sensi dell’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale, il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente gli elementi che sono alla base della sua censura. Nel caso di specie, a fronte di una motivazione della sentenza d’appello ritenuta logicamente corretta, l’imputato non ha fornito argomenti concreti capaci di mettere in discussione il ragionamento del giudice di merito. Questa mancanza ha impedito alla Cassazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato di legittimità.
Il Secondo Motivo: La Motivazione sulla Pena
Anche il secondo motivo, relativo alla presunta eccessività della sanzione, è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha ricordato che la Corte d’Appello aveva adeguatamente giustificato la propria scelta sanzionatoria, tenendo conto delle connotazioni fattuali e personali della vicenda. Inoltre, gli Ermellini hanno precisato un principio fondamentale: l’obbligo di una ‘motivazione rafforzata’ sulla determinazione della pena sorge solo quando questa si discosta in modo significativo dal minimo edittale. Al contrario, quando la pena irrogata si colloca al di sotto della media, come nel caso in esame, è sufficiente un richiamo al criterio di adeguatezza, che implicitamente comprende la valutazione di tutti gli elementi previsti dall’articolo 133 del codice penale.
Le Motivazioni: Il Rigore Formale come Garanzia di Giustizia
La motivazione alla base dell’ordinanza è chiara: il rispetto dei requisiti di specificità del ricorso non è un mero formalismo, ma una garanzia fondamentale per il corretto funzionamento del processo. Un motivo di ricorso generico non consente al giudice dell’impugnazione di comprendere appieno le critiche mosse alla decisione precedente, trasformando il controllo di legittimità in un’esplorazione arbitraria degli atti. La Corte, citando consolidata giurisprudenza, ha ribadito che il ricorrente deve instaurare un dialogo critico con la sentenza impugnata, non limitarsi a una sterile contrapposizione. Questa pronuncia evidenzia come la valutazione della pena sia un potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo se la motivazione è assente, manifestamente illogica o contraddittoria.
Conclusioni: L’Importanza della Tecnica Legale nell’Impugnazione
In conclusione, questa ordinanza della Corte di Cassazione serve da monito per tutti gli operatori del diritto. La redazione di un atto di impugnazione, specialmente un ricorso per Cassazione, esige la massima precisione e specificità. Un ricorso inammissibile non solo priva l’imputato della possibilità di vedere esaminate le proprie ragioni nel merito, ma comporta anche conseguenze economiche negative, come la condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende. La lezione è chiara: la tecnica legale non è un accessorio, ma il veicolo essenziale per la tutela dei diritti nel processo penale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Risposta: Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e indeterminati. Non indicavano specificamente gli elementi a sostegno della critica alla sentenza impugnata, in violazione dell’art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p., impedendo così al giudice di valutare nel merito le censure.
Quando il giudice deve fornire una “motivazione rafforzata” per la pena inflitta?
Risposta: Secondo la Corte, l’obbligo di una motivazione rafforzata sulla pena sussiste solo quando questa si discosta in modo significativo dal minimo previsto dalla legge. Se la pena è inferiore alla media, è sufficiente un richiamo generico ai criteri di adeguatezza di cui all’art. 133 c.p.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Risposta: Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come stabilito nel provvedimento esaminato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31102 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31102 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 28/11/1989
avverso la sentenza del 04/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 12349 /2025 – Udienza del 09 luglio 2025 – Consigliere COGNOME
Considerato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui agli artt. 99, 56, 624, 625 c 1 n. 7 cod.pen.;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e vizio d motivazione quanto alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, co. 4, cod. pen. – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’a 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’eccessività del trattamento sanzionatorio – è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha dato conto delle connotazioni fattuali e personali della vicenda che sorreggono la scelta sanzionatoria. D’altronde l’obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittal mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiam al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, COGNOME, Rv. 245596).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09 luglio 2025
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Il consigliere estensore
Il Presidente