Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Presentare un’impugnazione è un diritto fondamentale nel nostro ordinamento, ma deve essere esercitato nel rispetto di precise regole formali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: la genericità dei motivi rende il ricorso inammissibile. Questo significa che, se le ragioni della contestazione non sono esposte in modo chiaro e specifico, il giudice non potrà nemmeno entrare nel merito della questione. Analizziamo il caso per comprendere le implicazioni pratiche di questa decisione.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna all’Impugnazione
Il caso ha origine da una condanna emessa in primo grado e confermata dalla Corte di Appello di Napoli. L’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.
Non accettando la decisione, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, chiedendo l’assoluzione (previa una diversa qualificazione del reato) e, in subordine, una riduzione della pena inflitta. Tuttavia, l’atto presentato si è rivelato problematico non per il suo contenuto, ma per la sua forma.
L’Appello in Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato l’atto di impugnazione e lo ha immediatamente giudicato inammissibile. Il problema fondamentale risiedeva nella sua indeterminatezza. I motivi addotti dal ricorrente erano stati formulati in maniera talmente generica da non permettere ai giudici di comprendere quali fossero le specifiche critiche mosse alla sentenza della Corte d’Appello.
In pratica, l’atto non indicava gli elementi concreti su cui si basava la censura, limitandosi a richieste generiche senza un’adeguata argomentazione critica rispetto alla motivazione, peraltro logicamente corretta, della sentenza impugnata. Questo difetto ha impedito al giudice dell’impugnazione di svolgere il proprio compito di revisione e controllo.
Le Motivazioni della Corte: La Violazione dell’Art. 581 c.p.p.
La decisione della Cassazione si fonda su un pilastro della procedura penale: l’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone che l’atto di impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
I giudici hanno evidenziato che il ricorso era privo di tali requisiti essenziali. A fronte di una motivazione della Corte d’Appello ritenuta congrua e logicamente corretta, il ricorrente non ha fornito argomenti specifici per contestarla. Anzi, la Corte ha sottolineato come la stessa genericità avesse già caratterizzato il precedente atto di appello, dimostrando una carenza strutturale nell’impostazione difensiva. L’assenza di specificità non consente al giudice di individuare i rilievi mossi e, di conseguenza, di esercitare il proprio sindacato sulla decisione, rendendo l’impugnazione un atto processualmente inutile.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Genericità dell’Appello
La pronuncia di inammissibilità ha avuto conseguenze concrete e onerose per il ricorrente. Oltre alla conferma definitiva della condanna, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza rappresenta un monito importante: la redazione di un atto di impugnazione non è una mera formalità. È necessario articolare le proprie difese in modo puntuale, specifico e dettagliato, confrontandosi criticamente con la motivazione della sentenza che si intende contestare. Un ricorso generico non solo è destinato a fallire, ma comporta anche ulteriori costi, chiudendo definitivamente la porta a una revisione della decisione nel merito.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché generico e indeterminato, privo dei requisiti di specificità dei motivi prescritti dalla legge. Non indicava gli elementi di fatto e di diritto a sostegno della censura contro la sentenza impugnata.
Quale norma specifica non è stata rispettata dal ricorrente?
Il ricorrente non ha rispettato i requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, che impone l’enunciazione specifica dei motivi a pena di inammissibilità.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3327 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3327 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 17/08/1975
avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.g. 34937-2024 – Rel. COGNOME Ud. 18.12.2024 –
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi;
Considerato che l’unico motivo di ricorso – con cui il ricorrente chiede l’assoluzione dal fatto contestato previa riqualificazione in un’ipotesi genericamente indicata come “falso” e, in via subordinata, la riduzione del trattamento sanzionatorio – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Considerato che la stessa genericità caratterizzava l’atto di appello;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18 dicembre 2024.