Ricorso Inammissibile: La Guida Completa alla Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione non è una semplice formalità, ma un’attività che richiede rigore e precisione. L’esito di un procedimento può dipendere dalla capacità di formulare censure chiare e giuridicamente fondate. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi erano generici e ripetitivi. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere quali sono i requisiti essenziali per un’impugnazione efficace.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la responsabilità penale di un individuo per il reato di truffa, previsto dall’articolo 640 del codice penale. Non accettando la condanna, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
In primo luogo, contestava la correttezza della motivazione con cui i giudici di secondo grado avevano affermato la sua colpevolezza. In secondo luogo, lamentava la mancata applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, ovvero la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
L’Ordinanza della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, esaminato il caso, ha emesso un’ordinanza secca e decisa: il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello preliminare, quello della corretta formulazione dell’impugnazione. Vediamo nel dettaglio perché entrambi i motivi sono stati respinti.
Il Primo Motivo: Genericità e Mancanza di Specificità
La Corte ha definito il primo motivo come “reiterativo e generico per indeterminatezza”. Secondo i giudici, il ricorrente non ha rispettato i requisiti prescritti dall’articolo 581 del codice di procedura penale. In pratica, l’atto di ricorso si limitava a criticare la sentenza d’appello senza indicare gli elementi specifici che avrebbero dovuto sostenere tale critica. Non basta affermare che una motivazione è sbagliata; è necessario spiegare perché, individuando i passaggi illogici o le errate applicazioni della legge.
La mancanza di specificità ha impedito alla Corte di Cassazione di comprendere quali fossero i rilievi mossi e di esercitare il proprio ruolo di controllo sulla legittimità della decisione.
Il Secondo Motivo: Reiterazione sulla Particolare Tenuità del Fatto
Anche il secondo motivo, relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è stato giudicato “reiterativo e manifestamente infondato”. La Corte ha osservato che la sentenza d’appello aveva già fornito una motivazione logica e coerente su questo punto. Riproporre la stessa richiesta in Cassazione senza argomentare specificamente contro le ragioni dei giudici di merito si traduce in una mera ripetizione, inefficace ai fini dell’impugnazione.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su un principio cardine del processo penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo scopo è controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato le loro decisioni in modo logico e non contraddittorio.
Per questo, la legge impone che i motivi di ricorso siano specifici. L’appellante ha l’onere di indicare con precisione:
1. Le parti del provvedimento impugnato che si contestano.
2. Le norme di legge che si ritengono violate.
3. Le ragioni giuridiche a sostegno della propria tesi.
Nel caso di specie, il ricorso era carente proprio su quest’ultimo punto. Si è risolto in una generica lamentela contro una decisione sgradita, senza trasformarsi in una critica giuridica strutturata. La conseguenza, prevista dalla legge, è la declaratoria di inammissibilità, che impedisce alla Corte persino di esaminare la fondatezza delle accuse.
Conclusioni: L’Importanza di un Ricorso Ben Formulato
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. La redazione di un ricorso per Cassazione è un’arte che non ammette improvvisazione. Un atto generico o ripetitivo non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche negative. Il ricorrente, infatti, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Per avere una possibilità di successo, è indispensabile affidarsi a una difesa tecnica che sappia tradurre le doglianze in motivi di ricorso specifici, pertinenti e giuridicamente solidi.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, vaghi e ripetitivi. Non indicavano in modo specifico gli errori di diritto o i vizi logici della sentenza impugnata, come richiesto dal codice di procedura penale.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che il motivo non identifica con precisione le parti della sentenza che si contestano e le ragioni giuridiche della critica. In pratica, è una lamentela non argomentata che non permette al giudice di comprendere su cosa debba vertere il suo controllo di legittimità.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3969 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3969 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 23/12/1991
avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRMO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato cui all’art. 640 cod. pen., è reiterativo e generico per indeterminatezza pe privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercit il proprio sindacato;
considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione dell’art. 131-bis è reiterativo e manifestamente infondato in presen di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 3 della sente impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del l ) w ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2024
Il Consigliere COGNOME
Il Presidente