Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Requisiti di Specificità
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sui requisiti formali dell’atto di impugnazione. Un ricorso inammissibile non è solo un’opportunità persa, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo presenta. La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ribadisce come la genericità e la mera ripetizione dei motivi già discussi in appello non siano sufficienti per ottenere un riesame della propria posizione. Analizziamo nel dettaglio la vicenda processuale e le ragioni che hanno portato a questa conclusione.
I Fatti del Processo
Due individui, precedentemente condannati in primo grado per il reato di furto pluriaggravato, vedevano confermata la loro responsabilità penale anche dalla Corte d’Appello di Palermo. Non rassegnati alla decisione, tramite il loro difensore, decidevano di presentare ricorso per Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, sperando di ottenere un annullamento della sentenza di condanna.
Le Doglianze dei Ricorrenti
Il ricorso si basava su un unico e articolato motivo. Gli imputati lamentavano la violazione e la falsa applicazione della legge penale per tre ragioni principali:
1. Il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate.
2. L’omessa esclusione della recidiva.
3. La mancata applicazione dell’attenuante speciale del danno patrimoniale di particolare tenuità.
In sostanza, la difesa chiedeva alla Suprema Corte di riconsiderare il bilanciamento delle circostanze del reato al fine di ottenere un trattamento sanzionatorio più mite.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. Quando un ricorso è inammissibile, il giudice non valuta se le argomentazioni siano fondate o meno, ma rileva che l’atto stesso manca dei requisiti minimi previsti dalla legge per poter essere esaminato.
Le Motivazioni
La Corte ha fondato la sua decisione su due profili critici.
In primo luogo, il ricorso è stato giudicato generico per indeterminatezza. Secondo i giudici, l’atto non rispettava i requisiti dell’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone al ricorrente di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, a fronte di una motivazione della Corte d’Appello ritenuta logicamente corretta, i ricorrenti non hanno fornito elementi concreti per contestarla, impedendo così alla Cassazione di individuare i punti critici della sentenza impugnata e di esercitare il proprio controllo di legittimità.
In secondo luogo, il ricorso è stato considerato una mera e pedissequa reiterazione dei motivi già presentati e respinti nel giudizio d’appello. La Corte d’Appello aveva già affrontato e disatteso le medesime argomentazioni con una motivazione giuridicamente solida e priva di vizi logici. Limitarsi a riproporre le stesse censure senza confrontarsi criticamente con le ragioni della decisione impugnata trasforma il ricorso in un atto sterile, che non assolve alla sua funzione.
Le Conclusioni
La pronuncia in commento è un monito fondamentale sull’importanza della tecnica redazionale degli atti di impugnazione. Per superare il vaglio di ammissibilità in Cassazione, non è sufficiente dissentire dalla decisione del giudice precedente. È necessario costruire una critica specifica, puntuale e argomentata che si confronti direttamente con la motivazione della sentenza che si intende impugnare, evidenziandone gli errori di diritto o i vizi logici. Un ricorso che si limita a ripetere argomenti già vagliati e respinti è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni principali: era generico e indeterminato, non indicando specificamente gli elementi a sostegno delle censure, e si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte in modo motivato dalla Corte d’Appello.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico” secondo la Cassazione?
Significa che il ricorso è privo dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 581 c.p.p., ovvero non indica in modo chiaro e puntuale gli errori della sentenza impugnata. Non basta esprimere un dissenso, ma occorre formulare una critica argomentata che permetta al giudice dell’impugnazione di comprendere esattamente quale parte della decisione precedente si contesta e perché.
Quali sono le conseguenze per i ricorrenti quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2665 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2665 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a TERMINI IMERESE il 24/10/1980 COGNOME nato a TERMINI IMERESE il 23/03/1979
avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con il medesimo atto a firma del comune difensore, gli imputati COGNOME e COGNOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale i ricorrenti erano stati ritenuti responsabili del delitto di furto pluriaggravato;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si censura la violazione e falsa applicazione della legge in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti, all’omessa esclusione della recidiva e alla ritenuta insussistenza della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è inammissibile sotto un duplice ordine di profili: è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; si risolve nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito con motivazione giuridicamente corretta, priva di cadute logiche, con la quale i ricorrenti evitano di misurarsi (si veda, in particolare pag. 2 della sentenza impugnata);
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18/12/2024