Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce l’onere di specificità
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente lamentare un’ingiustizia; è fondamentale argomentare la propria posizione in modo dettagliato e specifico. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha messo in luce proprio questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché totalmente generico. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i requisiti formali che un atto di impugnazione deve possedere per superare il vaglio di ammissibilità.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato previsto dall’articolo 385 del codice penale, ha presentato ricorso per cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato riguardava la mancata applicazione, da parte dei giudici di merito, della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’articolo 131-bis del codice penale. Secondo la difesa, la condotta del proprio assistito rientrava in questa fattispecie, che avrebbe dovuto portare a un proscioglimento.
I motivi del ricorso inammissibile secondo la Corte
La Corte di Cassazione, con una decisione sintetica ma estremamente chiara, ha liquidato il ricorso come inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella totale assenza di specificità del motivo presentato. Il ricorrente, infatti, si era limitato a censurare la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. senza, tuttavia, fornire alcun elemento concreto a supporto della sua tesi. Mancavano, in particolare, le “ragioni di diritto” o i “dati di fatto” che avrebbero dovuto sostenere la richiesta. Un ricorso così formulato non consente alla Corte di comprendere su quali basi si fondi la lamentela, rendendolo di fatto un atto generico e, pertanto, non meritevole di essere esaminato nel merito.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha sottolineato che il motivo di ricorso deve essere specifico. Questo significa che chi impugna un provvedimento ha l’onere di indicare con precisione non solo la norma che si assume violata, ma anche le ragioni fattuali e giuridiche per cui la decisione del giudice precedente sarebbe errata. Nel caso di specie, per sostenere l’applicabilità della particolare tenuità del fatto, il ricorrente avrebbe dovuto, ad esempio, evidenziare elementi concreti emersi nel processo (come le modalità della condotta, l’esiguità del danno, il comportamento successivo al reato) idonei a dimostrare la scarsa offensività del fatto. Limitarsi a enunciare il principio di diritto senza calarlo nella realtà processuale si traduce in una mera petizione di principio, che non può trovare accoglimento. La decisione evidenzia anche come l’astensione degli avvocati non incida sulla procedura non partecipata ex art. 611 c.p.p., che si svolge senza udienza pubblica.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: la specificità dei motivi di impugnazione. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente, condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. La decisione serve da monito: ogni atto processuale, e in particolare un ricorso per cassazione, deve essere redatto con la massima cura e precisione, argomentando in modo puntuale ogni censura mossa alla sentenza impugnata. La genericità e l’approssimazione non hanno spazio nelle aule di giustizia.
Perché un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se è privo di specificità, ovvero se non indica in modo chiaro e dettagliato le ragioni di diritto o i dati di fatto che sostengono le censure mosse alla sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘privo di specificità’?
Significa che il motivo è formulato in modo generico, senza fornire argomentazioni concrete e riferimenti precisi agli atti del processo che possano dimostrare l’errore del giudice precedente. Nel caso esaminato, il ricorrente non ha spiegato perché il suo caso meritasse l’applicazione della causa di non punibilità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34110 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34110 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME VERCELLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che non rileva la proclamazione dell’astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.;
Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in relazione alla condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 385 cod. pen., con cui si censura l’om applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. inammissibile in quanto del tutto privo di specificità, non indicando le ragioni d diritto o i dati di fatto che sorreggono la richiesta;
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/07/2024.