Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione è un passo cruciale che richiede precisione e rigore. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda l’importanza dei requisiti di specificità dei motivi, pena la dichiarazione di ricorso inammissibile. Questa decisione evidenzia come la mancanza di argomentazioni dettagliate e puntuali possa precludere l’esame nel merito della questione, con conseguenze significative per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di furto in abitazione, previsto dall’articolo 624 bis del codice penale. La sentenza di condanna emessa in primo grado era stata integralmente confermata dalla Corte di Appello di Milano.
Contro tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a due distinti motivi, con i quali contestava sia la sua responsabilità penale sia l’entità della pena inflittagli, ritenuta eccessiva.
I Motivi del Ricorso e la loro Valutazione
L’imputato ha articolato il suo ricorso su due censure principali:
1. Vizio di motivazione sulla responsabilità penale: Il ricorrente lamentava una presunta carenza nel ragionamento dei giudici di merito che avevano affermato la sua colpevolezza.
2. Vizio di motivazione sulla determinazione della pena: Si contestava l’eccessività della sanzione applicata, sostenendo che la Corte d’Appello non avesse motivato adeguatamente la sua decisione.
Tuttavia, la Suprema Corte ha ritenuto entrambi i motivi non meritevoli di accoglimento, non per l’infondatezza delle argomentazioni, ma per un vizio preliminare e assorbente: la loro genericità.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sull’inosservanza dei requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi impugna un provvedimento di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Le Motivazioni: la Genericità dei Motivi come Causa di Inammissibilità
La Corte ha spiegato che i motivi presentati dal ricorrente erano formulati in termini generici e indeterminati. Di fronte a una motivazione della sentenza d’appello ritenuta “logicamente corretta”, il ricorrente non aveva indicato gli elementi specifici posti a fondamento della sua censura.
In altre parole, non è sufficiente lamentare un generico “vizio di motivazione”; è necessario, invece, individuare con precisione i passaggi illogici, le omissioni o le contraddizioni nel ragionamento del giudice di merito. La mancanza di questa specificità non consente al giudice dell’impugnazione di comprendere i rilievi mossi e, di conseguenza, di esercitare il proprio sindacato.
L’appello è risultato quindi privo dei requisiti minimi per essere esaminato, portando inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La pronuncia ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: un’impugnazione efficace deve essere un’impugnazione specifica. Non si può pretendere che la Corte di Cassazione vada alla ricerca di possibili vizi nella sentenza impugnata. È onere della parte ricorrente evidenziarli in modo chiaro e puntuale.
Questa ordinanza serve da monito: la redazione di un atto di ricorso richiede un’analisi approfondita della sentenza che si intende contestare e l’articolazione di critiche precise e ben argomentate. In assenza di tali elementi, non solo si perde l’opportunità di una revisione del giudizio, ma si va incontro alla condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché entrambi i motivi presentati (relativi alla responsabilità penale e all’eccessività della pena) sono stati ritenuti generici e indeterminati, privi dei requisiti di specificità prescritti dalla legge.
Quali requisiti mancavano ai motivi di ricorso presentati?
Mancavano i requisiti previsti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. In particolare, il ricorrente non ha indicato gli elementi specifici a base della censura, non consentendo al giudice di individuare i rilievi mossi alla sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1975 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1975 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PAVIA il 09/12/1962
avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di condanna primo grado per il reato di cui all’art. 624 bis cod. pen.
Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità, e il secondo motivo con cui si contesta vizio di motivazione quanto alla eccessività della pena determinata, risultano ambedue generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2024 Il co GLYPH e es GLYPH ore
Il Presidente