Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4981 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4981  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a AOSTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e le conclusioni scritte depositate;
ritenuto che il primo motivo, con il quale si contesta la sussistenza dell’elemento sogget del reato, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’a proc. pen. in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni post base della sentenza impugnata;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra l complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, se cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corr argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’appello specificamente devol vedano, in particolare, pagg. 3 e 4);
che, inoltre, le ulteriori censure, in punto di responsabilità con riguardo all’art. pen., sono manifestamente infondate in quanto, oltre ad essere implicitamente disattese dal motivazione del giudice dell’appello, sono in contrasto con la consolidata giurisprudenz legittimità (Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep. 2020, Slavov, Rv. 278225);
ritenuto che il secondo motivo, in punto di trattamento sanzioNOMErio e circostanziale, è consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato in quanto i giudici del hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ra del loro convincimento;
che, quanto alla dosimetria della pena, l’onere argomentatívo è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero a espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore media edittale (si veda, in particolare, pag. 4);
che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudic nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elem favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di positivi, come avvenuto nella specie (si veda pag. 5);
rilevato, pertanto – con assorbimento di ogni altra argomentazione anche in relazione all conclusioni scritte – che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condann ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de Cassa delle ammende;
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 ottobre 2023.