Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Presentare un’impugnazione in ambito penale è un’attività che richiede precisione e rigore. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale della procedura: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della genericità e aspecificità dei motivi presentati. L’ordinanza n. 524/2024 della Settima Sezione Penale offre un chiaro esempio di come l’assenza di un confronto critico e dettagliato con la sentenza impugnata porti inevitabilmente al rigetto del ricorso, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. 309/90, una norma che sanziona le condotte illecite in materia di sostanze stupefacenti. La decisione di condanna, emessa in primo grado, era stata confermata anche dalla Corte d’Appello di Bari.
Contro la sentenza di secondo grado, la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando, in un unico motivo, la violazione dell’art. 129 del codice di procedura penale. Questo articolo riguarda l’obbligo del giudice di dichiarare d’ufficio determinate cause di non punibilità, anche in presenza di una causa di estinzione del reato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte Suprema ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Di conseguenza, non solo la condanna è diventata definitiva, ma il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
Il cuore della decisione risiede nell’analisi dei requisiti formali del ricorso. I giudici di legittimità hanno rilevato che i motivi di doglianza erano stati formulati in termini “del tutto aspecifici”, contenendo censure “assolutamente generiche” sulla presunta mancanza di motivazione da parte della Corte d’Appello.
La Corte ha richiamato i principi sanciti dagli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale, i quali stabiliscono che i motivi di impugnazione devono, a pena di inammissibilità, indicare specificamente:
1. Le ragioni di diritto: le norme che si assumono violate.
2. Gli elementi di fatto: le prove o le circostanze che sostengono ogni richiesta.
Nel caso specifico, è mancato un vero “confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno del decisum”, ovvero il ricorso non ha criticato in modo puntuale e argomentato le ragioni esposte dai giudici d’appello per confermare la condanna. In sostanza, l’atto di impugnazione si è limitato a una critica vaga e superficiale, senza scendere nel dettaglio tecnico necessario per contestare efficacemente una pronuncia giudiziaria.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza serve da monito per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. La redazione di un ricorso non può essere una mera ripetizione di lamentele generiche. È un’attività tecnica che richiede uno studio approfondito della sentenza impugnata e l’individuazione precisa dei vizi di legittimità o di motivazione. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa per far valere le proprie ragioni, ma comporta anche conseguenze economiche dirette per l’imputato. La specificità non è un mero formalismo, ma la garanzia che il sistema giudiziario possa funzionare in modo efficiente, concentrandosi su critiche pertinenti e fondate, evitando di disperdere risorse nell’esame di impugnazioni prive dei requisiti minimi di legge.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che il ricorso non può essere esaminato nel merito perché privo dei requisiti formali richiesti dalla legge. Il giudice non valuta se le ragioni sono giuste o sbagliate, ma si ferma prima, constatando che l’atto di impugnazione non è stato redatto correttamente.
Per quale motivo specifico il ricorso è stato respinto in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure mosse alla sentenza d’appello erano formulate in termini assolutamente generici e aspecifici, senza indicare con precisione le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta, come imposto dal codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, a titolo di sanzione, in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 524 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 524 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il 09/03/1988
avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME COGNOME ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90.
Rilevato che il ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen.
Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata.
Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno del decisurn.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente,