Ricorso Inammissibile: La Necessità di Motivi Specifici
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un’importante lezione sulla procedura penale, sottolineando una regola fondamentale: un’impugnazione, per essere valida, deve essere specifica. Un ricorso inammissibile non solo priva l’imputato della possibilità di far valere le proprie ragioni, ma comporta anche conseguenze economiche significative. Analizziamo come la Corte sia giunta a questa conclusione in un caso di tentato furto aggravato.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Crotone nei confronti di un individuo per il reato di concorso in tentato furto in abitazione aggravato. La sentenza di primo grado è stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Catanzaro, che ha ritenuto fondate le accuse e adeguata la pena inflitta.
Non rassegnandosi alla doppia condanna, l’imputato, tramite il suo difensore, ha deciso di giocare l’ultima carta a sua disposizione: il ricorso alla Corte di Cassazione, l’organo supremo della giurisdizione italiana.
Il Ricorso alla Cassazione e la sua Genericità
L’atto di impugnazione presentato alla Suprema Corte si basava su un unico motivo. Tuttavia, secondo i giudici, questo motivo era stato formulato in maniera del tutto generica. In pratica, il ricorso si limitava a prospettare deduzioni vaghe, senza articolarle in precise ragioni di diritto o collegarle a specifici dati di fatto emersi nel processo. Mancava, in sostanza, quel livello di dettaglio necessario per consentire alla Corte di comprendere su quali punti della sentenza d’appello si concentrassero le critiche e perché questa dovesse essere annullata.
Le Motivazioni della Decisione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la propria decisione su un principio consolidato nella giurisprudenza. I giudici hanno richiamato un’importante sentenza delle Sezioni Unite (la n. 8825 del 2017, nota come sentenza Galtelli), la quale, pur riferendosi ai motivi d’appello, stabilisce un principio applicabile a ogni tipo di impugnazione, compreso il ricorso per cassazione.
Questo principio stabilisce che i motivi di ricorso devono essere specifici e non possono consistere in una mera riproposizione di argomenti già esaminati e respinti o in critiche astratte e generiche. Un ricorso efficace deve individuare con precisione il ‘punto’ della decisione che si contesta e argomentare in modo chiaro e pertinente le ragioni giuridiche e fattuali per cui si ritiene che il giudice abbia sbagliato. Poiché il ricorso in esame mancava di questa specificità, è stato giudicato incapace di superare il vaglio preliminare di ammissibilità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La declaratoria di inammissibilità ha avuto due conseguenze dirette per il ricorrente. In primo luogo, la condanna è diventata definitiva. In secondo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha specificato che non sussistevano ragioni per esonerarlo da tale pagamento, richiamando una pronuncia della Corte Costituzionale (n. 186/2000) che lega la condanna alle spese all’assenza di colpa nella causazione dell’inammissibilità, condizione qui non riscontrata.
Questa ordinanza ribadisce un messaggio cruciale per gli operatori del diritto e i loro assistiti: la redazione di un atto di impugnazione è un’attività tecnica che richiede rigore, precisione e chiarezza. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso verso una sentenza; è indispensabile costruire un’argomentazione solida, ancorata ai fatti processuali e alle norme di diritto, per sperare di ottenere una riforma della decisione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, privi delle specifiche ragioni di diritto e dei dati di fatto necessari a sostenere efficacemente le richieste del ricorrente.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Quale principio fondamentale viene ribadito da questa ordinanza?
L’ordinanza ribadisce il principio secondo cui ogni impugnazione, per essere ammissibile, deve contenere motivi specifici, dettagliati e pertinenti, che critichino puntualmente la decisione impugnata, non essendo sufficienti contestazioni vaghe o astratte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46167 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46167 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 15/01/1974
avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che il difensore di NOME COGNOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Crotone di condanna del predetto per concorso in un tentativo di furto in abitazione aggravato (in Isola di C.R. il 21/2/2019);
ritenuto che il ricorrente ha dedotto un motivo unico con il quale ha prospettato deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno delle richieste (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione);
che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d’inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 7 novembre 2024