Ricorso Inammissibile: L’Importanza della Specificità dei Motivi secondo la Cassazione
Quando si impugna una sentenza, non basta semplicemente esprimere il proprio disaccordo. La legge richiede precisione, concretezza e puntualità. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ribadisce questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile a causa della genericità dei motivi addotti. Questa ordinanza offre uno spunto cruciale per comprendere i requisiti formali di un ricorso e le gravi conseguenze del non rispettarli.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza della Corte d’Appello. La corte territoriale aveva confermato la sua responsabilità penale, ritenendo provata la sua consapevolezza riguardo alla provenienza delittuosa di una certa merce trovata nella sua disponibilità. Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, ultimo grado di giudizio, per contestare la motivazione della sentenza.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito della questione, ha dichiarato il ricorso presentato dall’imputato inammissibile. Questa decisione non significa che i giudici abbiano dato ragione o torto all’imputato sulla questione di fondo, ma piuttosto che l’atto di impugnazione stesso era viziato e non poteva essere esaminato. La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse privo dei requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, del codice di procedura penale, che impone una specifica enunciazione dei motivi di ricorso.
L’Importanza dei Motivi Specifici
I giudici hanno sottolineato come l’appellante avesse presentato deduzioni del tutto generiche. Invece di contestare punto per punto, con argomenti di fatto e di diritto, il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte d’Appello, il ricorso si limitava a critiche vaghe. Questo approccio non consente al giudice dell’impugnazione di comprendere quali siano i rilievi mossi alla sentenza e, di conseguenza, di esercitare la propria funzione di controllo. La Corte territoriale, infatti, aveva sviluppato un “congruo e logico apparato argomentativo”, che non è stato scalfito dalle generiche contestazioni dell’imputato.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte è netta e si fonda su un principio cardine del diritto processuale: la specificità dei motivi di impugnazione. Un ricorso non può essere una semplice lamentela, ma deve essere un’analisi critica e puntuale della decisione che si intende contestare. Deve indicare con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto per cui si ritiene che il giudice precedente abbia errato. Nel caso di specie, il ricorso mancava di questa “puntualità e concreta specificità”, rendendolo uno strumento inefficace e, in ultima analisi, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Le conseguenze di un ricorso inammissibile non sono neutre. L’ordinanza non si limita a respingere l’impugnazione, ma condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: l’accesso alla giustizia, specialmente in ultimo grado, è un diritto che deve essere esercitato con serietà e rigore tecnico. Affidarsi a ricorsi generici e non adeguatamente argomentati non solo è inutile ai fini del giudizio, ma comporta anche un significativo onere economico. La precisione non è un mero formalismo, ma la sostanza stessa del dialogo tra le parti e il giudice.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano del tutto generici e privi della puntualità e concreta specificità richieste dall’art. 581, comma 1, del codice di procedura penale per confutare efficacemente il ragionamento della corte territoriale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in questo caso?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa aveva stabilito la Corte d’Appello nella sentenza impugnata?
La Corte d’Appello aveva sviluppato un apparato argomentativo congruo e logico per dimostrare la sussistenza della consapevolezza dell’imputato in ordine alla provenienza delittuosa della merce trovata nella sua disponibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31414 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31414 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 02/01/1953
avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo, con cui si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine al giudizio di responsabilità non è consentito dalla legge in questa sede, essendo privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, d’ali’ art. 581, comma 1, cod. proc. pen.;
che, infatti – a fronte del congruo e logico apparato argomentativo sviluppato dalla Corte territoriale in ordine alla sussistenza della consapevolezza dell’imputato in ordine alla provenienza delittuosa della merce trovata nella sua disponibilità (pag. 4 della sentenza impugnata)- il ricorso prospetta deduzioni del tutto generiche, che non indicano con puntualità e concreta specificità le ragioni di fatto e di diritto volte a confutare il percorso argomentativo della Corte territoriale, non consentendo così al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1 luglio 2025.