Ricorso Inammissibile: la Cassazione ribadisce i requisiti di specificità
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un esempio lampante è quando un’impugnazione viene definita ricorso inammissibile. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato l’importanza dei requisiti di specificità dei motivi di ricorso, pena l’impossibilità per il giudice di esaminare la questione e la conseguente condanna del ricorrente a sanzioni economiche.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso trae origine da una condanna per tentato furto aggravato, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Il suo unico motivo di doglianza si concentrava sulla presunta carenza di motivazione della sentenza d’appello in merito alla mancata applicazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale, che prevede il proscioglimento immediato in determinati casi.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile per due ragioni fondamentali, strettamente connesse tra loro: la genericità del motivo e la sua manifesta infondatezza.
La Genericità come Causa di Inammissibilità
Il primo punto su cui i giudici si sono soffermati è la violazione dell’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone al ricorrente di enunciare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta. Nel caso di specie, il ricorso è stato giudicato generico e indeterminato perché non indicava gli elementi concreti su cui si basava la censura. In altre parole, non era sufficiente lamentare una ‘mancata motivazione’, ma era necessario spiegare precisamente perché la motivazione esistente fosse errata o carente, non consentendo così al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi e di esercitare il proprio sindacato.
L’Insussistenza del Vizio di Motivazione
Oltre alla genericità, la Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. Il vizio di motivazione, come delineato dall’articolo 606 del codice di procedura penale, sussiste solo quando emerge un contrasto logico all’interno della sentenza stessa o tra la sentenza e le massime di esperienza. La Corte ha stabilito che la motivazione della sentenza d’appello era logicamente corretta e non presentava alcun vizio riconducibile alla nozione di legge. Di conseguenza, la critica del ricorrente era palesemente priva di fondamento.
Le Motivazioni della Sentenza
La decisione della Corte di Cassazione si basa su un principio cardine del diritto processuale: l’onere della specificità. I giudici hanno chiarito che un ricorso non può limitarsi a una critica astratta o alla semplice riproposizione di argomenti già vagliati. Deve, al contrario, ‘dialogare’ con la sentenza impugnata, individuandone con precisione i presunti errori logici o giuridici. La mancanza di questa specificità rende il motivo di ricorso un guscio vuoto, incapace di attivare il potere di controllo della Corte Suprema. Questa indeterminatezza ha reso il ricorso inammissibile, impedendo un esame nel merito e trasformando l’impugnazione in un atto proceduralmente inefficace.
Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito sull’importanza della tecnica processuale nella redazione degli atti di impugnazione. Un ricorso mal formulato, generico o non pertinente non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche conseguenze negative per il ricorrente, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Per gli operatori del diritto, questa decisione sottolinea la necessità di un’analisi approfondita e critica delle sentenze da impugnare, traducendo le doglianze in motivi specifici, chiari e giuridicamente fondati, unico modo per superare il vaglio di ammissibilità e tutelare efficacemente i diritti dei propri assistiti.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se è generico, ovvero se non specifica in modo chiaro e dettagliato i motivi della contestazione, non permettendo al giudice di individuare i presunti errori della sentenza precedente, come previsto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘manifestamente infondato’?
Significa che la critica mossa alla sentenza è palesemente priva di fondamento giuridico. Nel caso specifico, il presunto vizio di motivazione non era riscontrabile, poiché non c’era alcun contrasto tra il ragionamento del giudice e le massime di esperienza o altre parti della sentenza stessa.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso di tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1994 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1994 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI CODICE_FISCALE nato il 28/01/1998
avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la pronunzia di primo grado, ha ritenuto l’imputato responsabile del reato di cui agli artt. 56, 624 e 625 cod. pen.
Considerato che il primo ed unico motivo con il quale il ricorrente contesta la carenza di una motivazione in riferimento alla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; è altresì manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento e la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 4 e 5) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Il co igliere’est
Il Presidente
Così deciso il 4 dicembre 2024